Sei scatti stipendiali anche al personale in quiescenza a domanda (TAR Veneto n. 1003 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 spetta a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, che sia collocato in quiescenza a domanda avendo maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno, previsto dal comma 2 della disposizione per la presentazione della domanda, non ha natura decadenziale, ma integra un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. Nel giudizio volto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita è l’INPS, e non l’amministrazione di appartenenza, l’unico soggetto obbligato e l’unico contraddittore necessario. La questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost. è manifestamente infondata, trattandosi di normativa che il legislatore ha adottato nell’esercizio della propria discrezionalità.

Il Fatto

Il ricorrente è un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, posto in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Con diffida del 12 marzo 2024 ha chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, oltre agli accessori. L’Istituto previdenziale non ha assunto alcun provvedimento, sicché il ricorrente ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del proprio diritto.

Costituitosi in giudizio, l’INPS ha eccepito in via preliminare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa e la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno. Nel merito ha contestato l’estensione del beneficio ai collocamenti a riposo a domanda, prospettando un contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. In via gradata ha censurato la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Quanto alla mancata notifica al Ministero della Difesa, il Tribunale osserva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, e dunque l’unico contraddittore necessario, è l’Ente previdenziale. Gli atti formati dall’amministrazione di provenienza, ai fini della quantificazione, non assumono rilevanza esterna. Richiama sul punto TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 7 aprile 2026, n. 957 e TAR Piemonte, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 708.

Anche l’eccezione di decadenza è respinta. Il termine del 30 giugno non comporta conseguenze decadenziali: il comma 3 dell’art. 6-bis collega il rispetto del termine alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui solo una norma chiara potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta in annualità successive. Cita Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2025, n. 4478 e la giurisprudenza costituzionale sulle interpretazioni conformi (Corte cost. n. 356 del 1996 e ord. n. 151 del 2019).

Nel merito il ricorso è fondato. Il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. La giurisprudenza è consolidata in tal senso e la conclusione è confermata dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, che ha fatto salva l’applicazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019, Sez. II, n. 3098 del 2023, TAR Liguria, Sez. I, n. 606 del 2023 e TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 1911 del 2026.

Le questioni di legittimità costituzionale sono respinte. Il richiamo all’art. 81 Cost. è inconferente, perché l’estensione del beneficio non è avvenuta in assenza di una specifica norma, ma in applicazione di un complesso di disposizioni soggette a modificazioni nel tempo. Non sussiste nemmeno il contrasto con l’art. 3 Cost.: la normativa accomuna situazioni differenti solo a certi fini e non determina una irragionevole disparità di trattamento. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 3914 del 2023 e TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 4071 del 2025.

Il ricorso è quindi accolto, con accertamento del diritto ai benefici e del correlativo obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti. Sulla somma spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come confermato da Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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