Pensione privilegiata indiretta e nesso causale da uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 297 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria indiretta, ai sensi dell’art. 64, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, postula che i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità, dovendo spiegare forza preminente nel determinismo dell’evento. L’esposizione a metalli pesanti e a uranio impoverito in teatri operativi non integra di per sé una presunzione di nesso causale, né consente l’applicazione analogica della disciplina del rischio tipizzato dettata dagli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010. Nel giudizio pensionistico il ricorrente è tenuto a provare la dipendenza da causa di servizio e non opera alcuna inversione dell’onere della prova, che la giurisprudenza ha elaborato nel diverso ambito dello status di equiparato alle vittime del dovere.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della neoplasia renale che ha condotto al decesso del coniuge, ai fini della pensione privilegiata indiretta in favore proprio e dell’orfano. Il decesso è stato ricondotto all’esposizione a uranio impoverito e a particelle di metalli pesanti durante la missione in Kosovo, cui il militare aveva preso parte nel 1999 quale specialista NBC.

Il Ministero della Difesa ha contestato la partecipazione alla successiva operazione in Macedonia, risultata esclusa dallo stato matricolare. L’INPS e il Ministero dell’Interno hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva. Il giudizio è stato più volte rinviato in attesa del procedimento amministrativo e degli accertamenti medico-legali; il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo, ed è stata poi disposta consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte circoscrive i fatti di servizio alla sola missione in Kosovo, escludendo l’operazione in Macedonia, alla quale il militare, come attestato dallo stato matricolare, non prese parte. La quaestio iuris concerne la configurabilità del nesso eziologico, anche sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.

Il Comitato di verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, valorizzando l’impiego prevalentemente interno di guardia, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e la presenza di due dei principali fattori di rischio del carcinoma renale: il fumo e l’ipertensione arteriosa. La consulenza d’ufficio ha confermato tali conclusioni, qualificando l’esposizione come remota e modesta e attribuendo al fumo un ruolo preminente nella trasformazione neoplastica.

La Corte ribadisce che, per il riconoscimento della pensione privilegiata, la dipendenza da causa di servizio richiede la prova del nesso eziologico, che il fattore di servizio sia antecedente necessario dell’evento. La presenza del rischio tipizzato previsto per la speciale elargizione non comporta la dimostrazione automatica della dipendenza, e la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, formatasi sulla disciplina speciale, non è estensibile a questa sede.

Le conclusioni del CTU, esenti da vizi logici, prevalgono sulle osservazioni del consulente di parte, di carattere giuridico e non tecnico-scientifico, e sulle perizie di parte, affette da errore metodologico. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite e con condanna della ricorrente alle spese di CTU, liquidate con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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