Discarico del conto giudiziale del cassiere sanitario per irrilevanza della verifica analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 19 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato senza una specifica revisione analitica del conto, quando la rispondenza del documento alle indicazioni di corretta ed esaustiva redazione risulti già accertata, con riguardo a conti della stessa tipologia, in esito a pregresse pronunce. Il criterio si fonda sull’art. 140, comma 2, cod. giust. cont., che esige un conto idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, e cede di fronte alla prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, in coerenza con il decreto presidenziale che disciplina l’esame dei conti. Non si tratta di un’affermazione di irrilevanza della verifica, ma di una sua rimodulazione in chiave di economia delle risorse, connotata dal carattere non ostativo della mancata revisione specifica.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal cassiere di un comprensorio sanitario provinciale per l’esercizio finanziario 2015. Il conto, iscritto al registro di segreteria, è stato rimesso al Collegio dal magistrato designato con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont.
Nella relazione il giudice designato ha proposto il discarico. La prospettazione muove da un dato di sistema: con riferimento alla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei diversi comprensori, la Corte ha già formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, indicazioni conformi al principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. Il Procuratore regionale ha rassegnato conclusioni conformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro delle pregresse indicazioni. Rispetto ai conti depositati in esito alle precedenti sentenze-ordinanze, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Si è così consolidata una prassi di verifica della conformità redazionale dei documenti contabili.
Il dato decisivo è però di natura organizzativa. La verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale adottato per l’anno 2025, che disciplina l’esame dei conti. Il giudice designato ne trae la conseguenza che l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concili con la prosecuzione di un’analitica verifica della rispondenza formale dei documenti.
Su questo sfondo il Collegio compie il passaggio argomentativo centrale. Non si rinvengono plausibili ragioni per non reputare che la medesima rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame. La verifica specifica non appare quindi necessaria ai fini della pronuncia di discarico, poiché l’accertamento è già avvenuto in relazione alla tipologia di conto.
Il Collegio dichiara di condividere la prospettazione del giudice designato e relatore e afferma che non sussistono condizioni ostative al discarico del conto per l’esercizio considerato, disponendolo con il dispositivo. Nulla per le spese. Non emerge, nel percorso argomentativo, alcuna contestazione di danno erariale né alcuna irregolarità contabile specificamente riferita al conto esaminato.
Nota della Redazione
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