Estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 317 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, il decesso del ricorrente determina l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 108 c.g.c. e la riassunzione deve essere proposta, dalle parti o dagli eredi, entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 109, comma 6, c.g.c. Il suo inosservanza produce l’estinzione del giudizio, che opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza. La minore età dell’erede alla data di notificazione dell’atto interruttivo non integra un impedimento oggettivo idoneo a giustificare la rimessione in termini, quando egli sia divenuto maggiorenne molto prima della scadenza del termine e la riassunzione sia stata depositata a notevole distanza dalla sua decorrenza. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Con ricorso del 31 marzo 2022 il difensore di un ricorrente chiedeva la correzione di errore materiale di una precedente sentenza della Sezione, che aveva accolto il ricorso e liquidato le spese legali senza indicare la qualità di antistatario del procuratore, pur risultante dagli atti.
Costituitosi l’Inps, che eccepiva il decesso del ricorrente, la Sezione dichiarava con ordinanza a verbale del 15 giugno 2022 l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 108 c.g.c. Solo con atto depositato il 14 giugno 2025 l’erede si costituiva per la riassunzione, deducendo di essere stato minorenne alla data della notificazione dell’atto di interruzione e divenuto maggiorenne il 9 giugno 2023, e invocando la rimessione in termini in base agli artt. 24 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda gli effetti della mancata osservanza del termine di riassunzione del processo contabile dopo l’evento interruttivo. Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 109, comma 6, c.g.c. impone che il processo sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione; l’art. 111, comma 4, c.g.c. stabilisce che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.
Accertata l’interruzione disposta nel giugno 2022, la Corte rileva che nel termine previsto non risulta presentata alcuna tempestiva istanza di riassunzione da parte dei soggetti aventi titolo. Al momento del deposito dell’atto di costituzione, il 14 giugno 2025, il termine era ormai ampiamente decorso: si è dunque prodotto l’effetto estintivo.
Il Collegio respinge poi l’istanza subordinata di rimessione in termini fondata sull’impedimento oggettivo. La circostanza dedotta — la minore età dell’erede alla data della notificazione — è superata dal rilievo che egli ha raggiunto la maggiore età il 9 giugno 2023, mentre la riassunzione è stata depositata solo il 14 giugno 2025. L’assenza di capacità processuale ai sensi dell’art. 75 c.p.c. non ha quindi impedito per un arco temporale significativo l’esercizio del diritto di difesa.
In applicazione dell’art. 109, comma 6, c.g.c., la Corte dichiara pertanto l’estinzione del processo. In conformità al disposto richiamato per le spese, queste restano a carico delle parti che le hanno sostenute; nulla è quindi dovuto. La pronuncia è definitiva e la Segreteria è incaricata degli adempimenti di competenza, con annotazione d’ufficio a tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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