Falsa timbratura del badge e danno erariale: risarcibili assenteismo e disservizio provato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 503 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale da falsa attestazione della presenza in servizio, la Corte dei conti accerta autonomamente i fatti rispetto al parallelo processo penale, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico. Integra la falsa attestazione della presenza in servizio, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, ogni modalità fraudolenta posta in essere anche avvalendosi di terzi, ivi compresa la cessione del proprio badge a colleghi o la timbratura del badge altrui. Il danno da assenteismo è dovuto per il solo fatto dell’irregolare utilizzo del sistema di rilevazione, a prescindere dalla verifica in concreto della presenza in ufficio. Il danno da disservizio è risarcibile solo se comprovato e non in re ipsa, dovendo la quantificazione essere correlata a una più equa valutazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente di una struttura sanitaria pubblica, infermiere professionale addetto al reparto di radiologia, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale complessivo di € 5.424,96. Il giudizio costituisce uno stralcio di una più ampia vertenza relativa a un sistema di false timbrature che ha coinvolto numerosi dipendenti dell’Istituto. Al convenuto sono contestati 16 episodi di falsa attestazione della propria presenza mediante cessione del badge a colleghi e 13 episodi di timbratura del badge di altri dipendenti.
Per i medesimi fatti pende un procedimento penale in fase dibattimentale ed è stato instaurato un procedimento disciplinare, sospeso. Il convenuto, costituitosi, ha chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale e ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale. Nel merito ha dedotto l’insufficienza del compendio indiziario, producendo i registri di reparto a comprova della presenza in servizio, e ha contestato la genericità e i criteri di quantificazione delle voci di danno.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge la richiesta di sospensione, affermando il principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio contabile. Nel caso di specie non è configurabile un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, essendo il Collegio autonomo nell’accertare e valutare le condotte oggetto del giudizio, che si ritengono validamente documentate.
L’eccezione di prescrizione è dichiarata infondata. La denuncia del 2018 riguardava anomalie nelle timbrature di un altro dipendente, mentre gli episodi contestati al convenuto si collocano tra gennaio e maggio 2019. Solo a chiusura di una complessa attività investigativa è emerso il sistema diffuso di illegalità. In presenza di un doloso occultamento, il termine decorre dal disvelamento dei fatti; la giurisprudenza contabile richiamata fissa il dies a quo al decreto di citazione diretta a giudizio del 26.02.2024, termine interrotto dalla notifica dell’invito a dedurre del settembre 2024.
Nel merito la domanda è parzialmente accolta. Quanto al danno da assenteismo, la Corte richiama l’art. 55-quater, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 55-quinquies del medesimo decreto: tra le altre modalità fraudolente rientra la timbratura abusiva del proprio o dell’altrui badge. Alla documentazione difensiva non è riconosciuta valenza scriminante, poiché l’irregolare utilizzo del sistema di rilevazione integra di per sé la fattispecie, a prescindere dalla verifica concreta della presenza in ufficio. La Corte richiama sul punto Cass. pen., Sez. III, n. 21251/2022.
Il danno da assenteismo, originariamente quantificato in € 2.209,22, è rideterminato in € 2.029,01 per lo storno di € 180,21 riferito a una giornata lavorativa.
Quanto al danno da disservizio, accogliendo l’indirizzo che esclude la risarcibilità del danno in re ipsa, il Collegio riconosce la sola prima sottovoce, liquidandola equitativamente in € 1.000,00 in considerazione della valutazione solo ipotetica delle spese legali del processo penale. È respinta la seconda sottovoce, non supportata dalla prova di servizi straordinari retribuiti a terzi per supplire alle assenze. Il convenuto è condannato al pagamento di € 3.029,01, oltre interessi legali, e delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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