Conto giudiziale buoni carburante: onere probatorio dello scarico sull’agente contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 82 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, disciplinato dall’art. 137 e segg. c.g.c., l’agente contabile che eccepisce di essere esente da responsabilità ha l’onere di provare l’esatto adempimento dei propri doveri di gestione del denaro pubblico. In materia di buoni carburante, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti (art. 626, ultimo comma, R.D. n. 827/1924), unico valido titolo di scarico è la ricevuta del gestore della pompa di servizio che attesti tipologia, importo e data della fornitura e la targa dell’automezzo. Le autodichiarazioni rese dai soggetti utilizzatori dei buoni hanno mera natura ricognitiva e comprovano il carico, non lo scarico. Ne consegue che il conto può essere dichiarato irregolare anche in presenza di un formale pareggio, quando manchi la documentazione giustificativa dello scarico.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 59/2024, aveva dichiarato irregolare il conto giudiziale tenuto da un agente contabile presso un Comune — relativo alla gestione dei buoni carburante per l’esercizio 2020 — per assenza di documentazione attestante l’effettivo rifornimento, condannandolo al pagamento di euro 12.300,00 oltre interessi e spese.
L’agente contabile, non comparso nel giudizio di primo grado per causa a suo avviso non imputabile, propose appello chiedendo la rimessione in termini per depositare ordini di servizio dai quali desumere la corrispondenza tra missioni fuori sede e consegna dei buoni. Nel merito dedusse l’assenza di valutazione dell’elemento soggettivo e la violazione del legittimo affidamento, non essendosi il Comune dotato di un regolamento per la gestione dei buoni né avendo il regolamento di contabilità previsto prescrizioni specifiche. In subordine chiese di dichiarare l’irregolarità senza ammanco o di ridurre la misura dell’ammanco accertato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito la natura del giudizio di conto. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.: il procedimento non si incardina con citazione della Procura contabile, ma automaticamente con il deposito presso la segreteria della Sezione competente. Si tratta di una fictio iuris ragionevole, perché il giudizio di conto è un procedimento dichiarativo di controllo volto a garantire certezza giuridica sulle gestioni contabili.
Da tale qualificazione discende la distinzione tra provvedimenti di mero accertamento — dichiarazioni di regolarità o irregolarità che possono non condurre a condanna — e statuizioni condannatorie, adottabili quando si accerti un ammanco imputabile al contabile. In entrambi i casi il Collegio può disporre la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.
Sul piano dell’onere probatorio, la Corte ha richiamato l’art. 194, comma 2, R.D. n. 827/1924: non vi può essere discarico quando l’agente abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture e nel ricevimento del denaro e delle cose mobili. La norma attribuisce al contabile l’onere di provare l’esatto adempimento, secondo l’ordinario riparto che grava su chi eccepisce di essere esente da responsabilità.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta aveva natura meramente ricognitiva di autodichiarazioni degli utilizzatori dei buoni: idonea a comprovare il carico, ma non lo scarico, ossia la reale utilizzazione degli automezzi per effettive esigenze di servizio. Mancavano le ricevute del distributore attestanti l’erogazione, l’importo, la tipologia del carburante, la data di rifornimento e la targa dell’automezzo.
La Corte ha quindi dichiarato irregolare il conto — pur in presenza di un formale pareggio e in assenza di ammanchi — per mancata presentazione della documentazione comprovante il corretto scarico dei buoni, non avendo l’agente assolto all’onere probatorio, e ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. Le peculiarità della fattispecie hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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