Contributi agricoli indebiti e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 129 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi comunitari, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, dalla data di scoperta del danno e non dal momento in cui il fatto si è verificato, tutte le volte in cui ricorra un occultamento doloso. Tale occultamento può realizzarsi anche mediante una condotta omissiva, quando il responsabile ometta atti dovuti imposti dalla normativa di settore, ovvero l’indicazione, nella domanda di aiuto, del titolo giuridico di conduzione delle superfici. Il beneficiario che, consapevolmente, dichiari terreni non più nella propria disponibilità giuridica per intervenuta risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio risponde a titolo di dolo erariale, con conseguente integrale rifusione dei contributi percepiti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due soggetti, quali legali rappresentanti succedutisi alla guida di una società cooperativa agricola, e la società stessa, per sentirli condannare al pagamento di un danno erariale in favore di AGEA e ARGEA. L’addebito riguarda l’indebita percezione di contributi a valere sui fondi F.E.A.G.A. e F.E.A.R.S. dal 2015 al 2022.

Secondo la prospettazione attorea, la cooperativa aveva indicato nelle domande di aiuto terreni del fondo già rientrati nella proprietà dell’ISMEA, a seguito della risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio dichiarata dal Tribunale di Roma nel 2015. I convenuti hanno eccepito l’assenza di dolo e la buona fede, sostenendo di aver confidato nella comunicazione dell’istituto e nel pagamento effettuato. Il convenuto cessato dalla carica ha inoltre eccepito la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, ricostruendo il rapporto tra la norma generale dell’art. 2935 cod. civ. e la disposizione speciale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. La regola generale, per cui il termine decorre dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato, opera soltanto fuori dei casi di occultamento doloso.

La Corte precisa che il fatto dannoso, quale dies a quo, non coincide con la condotta, ma si perfeziona con il momento in cui l’eventus damni si esteriorizza e diviene conoscibile dal danneggiato secondo ordinaria diligenza. Fa eccezione l’occultamento doloso, che richiede un quid pluris e può estrinsecarsi anche con una condotta omissiva, quando riguardi atti dovuti imposti per legge o per obblighi propri della funzione rivestita.

Nel caso concreto, la risoluzione del contratto e la conseguente perdita del titolo erano note alla cooperativa e ai suoi rappresentanti. Gli stessi sono rimasti silenti verso l’ente erogatore, omettendo informazioni essenziali pur in presenza di uno specifico obbligo giuridico previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, tra cui l’art. 3, lettera f), del d.p.R. n. 503/1999 e le circolari AGEA di settore, che impongono di indicare il titolo giuridico di conduzione delle superfici.

Nel merito, il Collegio ritiene provata l’illecita percezione, valorizzando il quadro indiziario degli accertamenti della Guardia di Finanza secondo il criterio del più probabile che non. La sentenza civile del 2015 ha carattere dichiarativo della risoluzione di diritto del contratto, che non viene meno per effetto di pagamenti parziali, essendo necessario un formale atto di rinuncia dell’ISMEA: rinuncia mai intervenuta. La nota interlocutoria dell’istituto non legittimava il rientro nella disponibilità dei terreni.

La condotta dei convenuti è quindi connotata da dolo erariale, inteso come consapevolezza e volontà dell’azione o omissione contra legem e delle conseguenze dannose per le finanze pubbliche. Da ciò deriva l’integrale rifusione dei contributi, nonché la reiezione dell’eccezione di erroneità della quantificazione del danno, poiché gli importi recuperati mediante compensazione con debiti pregressi hanno arrecato giovamento solo alla società, liberatasi di altri debiti con somme non dovute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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