Non contestazione dei fatti e inottemperanza istruttoria della P.A. nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 275 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, ai sensi dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., applicabile per effetto degli artt. 7 e 95, comma 1, c.g.c. La mancata contestazione dei fatti posti dall’attore integra una linea incompatibile con la negazione degli stessi e rende inutile la prova. L’inottemperanza dell’Amministrazione agli incombenti istruttori disposti dal Giudice, in violazione del dovere di collaborazione come Autorità pubblica, consente di desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., fino a valutare il contegno come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di scuola elementare dal 1991 e inquadrato dal 2003 nell’area professionale del personale docente di scuola media per l’insegnamento della lingua straniera, è stato collocato in quiescenza con un provvedimento dell’Inps che gli ha attribuito la qualifica di docente di scuola elementare, fascia economica 15-20, anziché quella di docente di scuola secondaria di primo grado, con conseguente riduzione del trattamento pensionistico.
Il Ministero dell’Istruzione aveva in precedenza riconosciuto anzianità e posizioni stipendiali coerenti con l’inquadramento nella scuola secondaria. Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento di quiescenza e degli arretrati dall’1.9.2018. L’Inps ha eccepito la mancata collaborazione dell’Ufficio scolastico; il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, che assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale del ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Giudice richiama il principio della disponibilità delle prove di cui all’art. 115 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69/2009: la parte costituita deve prendere posizione sui fatti dedotti dalla controparte e, ove non li contesti specificamente, essi possono essere posti a fondamento della decisione. La regola è richiamata anche in relazione all’art. 90 c.g.c.
Dalla documentazione emerge che alla data della quiescenza il ricorrente era inquadrato come docente di scuola elementare, e non nella qualifica indicata dal decreto ministeriale, con erronea determinazione della base di calcolo della pensione sia sotto il profilo della retribuzione pensionabile sia sotto quello del montante contributivo.
Il Giudice richiama il costante indirizzo di legittimità (Cass. civ., Sez. III, n. 7074/2006): la non contestazione, di fronte a un onere esplicitamente imposto dalla legge, rende inutile la prova perché il fatto non controverso non ha bisogno di essere provato.
Nonostante due ordinanze istruttorie, il Ministero non ha dimostrato né indicato la ragione dell’attribuzione di una qualifica diversa. La P.A. ha l’obbligo giuridico di adempiere agli incombenti istruttori, perché l’ordine è diretto all’Amministrazione come Autorità pubblica tenuta a collaborare all’accertamento dei fatti. L’inottemperanza rende applicabile l’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., potendo il Giudice desumere argomenti di prova dal contegno delle parti fino a valutarlo come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente.
Il Giudice accerta quindi una retribuzione pensionabile alla cessazione di € 35.421,19 e una pensione annua lorda di € 23.336,00 con decorrenza dall’1.9.2018. Il ricalcolo va effettuato dal Ministero e dall’Inps secondo la corretta qualifica. Sulle maggiori somme competono interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e il maggior danno da svalutazione secondo gli indici Istat ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dalle scadenze delle singole rate sino all’effettivo soddisfo, secondo l’indirizzo delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM. Il Ministero è condannato al rimborso delle spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario; nel rapporto con l’Inps le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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