Pensione privilegiata: inammissibile il ricorso senza diffida a provvedere (Corte dei Conti Sez. II App. n. 67 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di privilegio, il ricorso davanti al giudice contabile è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando sia proposto prima che l’amministrazione si sia pronunciata sulla domanda, senza che l’interessato abbia attivato la procedura del silenzio-rifiuto mediante formale diffida a provvedere. La mera proposizione dell’istanza amministrativa e il decorso dei termini, di legge e regolamentari, non integrano il presupposto processuale. L’inerzia dell’amministrazione è comportamento neutro rispetto al bene della vita e assume significato di rigetto solo a seguito della rituale diffida notificata e della scadenza del termine. La previsione non contrasta con gli artt. 24 e 117, comma 1, Cost., né con l’art. 6 C.E.D.U., perché risponde alla riserva di amministrazione e alla funzione deflattiva del contenzioso pensionistico, entro limiti di ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, già maresciallo dell’Aeronautica militare, aveva chiesto nel 2009 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e la concessione dell’equo indennizzo, ottenendo un diniego ministeriale, confermato in sede di riesame. Nel luglio 2019 aveva poi presentato al Ministero della Difesa e all’INPS domanda di pensione privilegiata per la medesima patologia. Decorsi inutilmente i termini, aveva adito la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, impugnando tanto i provvedimenti espressi di rigetto quanto il tacito rigetto della domanda pensionistica.
Il giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarato l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la cessazione della materia del contendere sulla riliquidazione. Ha proposto appello l’interessato, deducendo la violazione della stessa norma e, in subordine, l’illegittimità costituzionale di essa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte accoglie l’eccezione del Ministero della Difesa e ne dichiara l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. L’INPDAP, oggi INPS, è subentrato dal 1° gennaio 2010 nella gestione delle pratiche pensionistiche del personale militare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 335/1995, e il ricorrente era già collocato in quiescenza.
Nel merito l’appello è rigettato. La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 153, lett. b), c.g.c., richiamando la decisione delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM: la norma limita la proponibilità delle azioni pensionistiche alle domande già esitate dall’amministrazione con provvedimento non satisfattivo, ovvero per le quali, attivato il procedimento, sia trascorso il termine dalla notificazione di formale diffida a provvedere e si sia cristallizzato il silenzio-rifiuto.
Il tenore letterale della disposizione, che richiama le domande “sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa”, esclude che bastino la presentazione dell’istanza e il tempo trascorso dal deposito. Non è sufficiente, quindi, invocare la configurazione del giudice contabile come giudice dell’intero rapporto pensionistico: la cognizione piena resta subordinata all’intervento o al prolungato silenzio dell’amministrazione.
Nella materia della pensione privilegiata, la cui concessione dipende da accertamenti medico-legali variabili di caso in caso, non è configurabile alcun provvedimento implicito in assenza dell’attivazione del silenzio-rifiuto. Solo la diffida notificata conferisce all’inerzia dell’amministrazione il significato inequivoco di rigetto. La diversa opzione del silenzio-assenso prevista dall’art. 7 legge n. 533/1973 per la previdenza obbligatoria privata in ambito A.G.O. conferma indirettamente la specialità della disciplina pensionistica pubblica.
La Corte esclude che il diniego di dipendenza da causa di servizio intervenuto in sede di equo indennizzo, reso definitivo dall’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, assorba l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità. I due procedimenti restano distinti e autonomi, per diversità sostanziale degli istituti e devoluzione delle controversie a plessi giurisdizionali differenti. Ne segue che l’istanza pensionistica specifica deve essere esitata, o accompagnata dal meccanismo del silenzio-rifiuto. Non sussiste quindi la dedotta violazione dell’art. 6 C.E.D.U., rientrando nella discrezionalità legislativa la fissazione di presupposti processuali funzionali alla riserva di amministrazione e all’efficienza del sistema. Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame del secondo, vertente su questioni di fatto non scrutinabili in appello ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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