Carta docente ottemperanza al giudicato divieto astreintes esiguità debito (TAR Lombardia n. 2547 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza alcun pagamento, neppure parziale. All’accertata inottemperanza consegue l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va invece riconosciuta quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto alla luce delle condizioni del debitore pubblico e dell’esiguità del debito.
Il Fatto
Un docente agisce davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
Il titolo, munito di formula esecutiva e ritualmente notificato, è passato in giudicato, ma l’amministrazione non ha dato esecuzione. Da qui il ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato della decadenza del termine dilatorio: tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Su questo punto il Ministero, pur costituito, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito resta quindi non contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato.
Conseguentemente il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per provvedere integralmente ai pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, chiamato a dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e a trasmettere poi una relazione sugli adempimenti.
Quanto alle funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è considerato compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Il Collegio rigetta invece la domanda di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude la penalità di mora se manifestamente iniqua o in presenza di altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, in rapporto alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende l’invocata penalità eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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