Ottemperanza per la Carta del docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1436 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, senza che l’amministrazione abbia provveduto, legittima l’accoglimento della domanda ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza, nel dare esecuzione al giudicato, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024. Il Tribunale Civile di Crotone, sezione lavoro, con sentenza n. 799 del 2024, aveva accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. A fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione, la parte interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione della pronuncia favorevole.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente accertato che la sentenza del giudice del lavoro, notificata all’amministrazione in data 14 novembre 2024 tramite posta elettronica certificata, era passata in giudicato, come attestato il 4 giugno 2025. Il Collegio ha quindi rilevato come fosse decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica senza che l’amministrazione avesse dato esecuzione alla pronuncia, rendendo così fondata l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione. In caso di ulteriore inutile decorso, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona di un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
In merito alla regolazione delle spese per l’eventuale attività commissariale, il Collegio ne ha disposto l’addebito all’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Tale conclusione è stata fondata sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, richiamando il precedente di cui a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499.
Le spese del giudizio di ottemperanza hanno seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore della parte ricorrente e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La pronuncia è stata infine dichiarata esecutiva da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.