Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Campania n. 307 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero la mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Alla parte che ha agito per l’esecuzione spetta la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a sua disposizione la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale annuo di 500,00 euro, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, la mancata impugnazione della sentenza è attestata da apposita certificazione di cancelleria. Sotto il secondo, è maturato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto. Il giudice ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto al commissario ad acta, la sentenza precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Sul punto il Collegio richiama il precedente del C.G.A.R.S. n. 138/2015 e l’ordinanza del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2039/2019.
Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione. Il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente tramite PAT.
È disposto altresì il pagamento della penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura di 500,00 euro oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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