Il decorso del tempo non sana l’abuso edilizio (TAR Lazio n. 9827 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è consentito scomporre un singolo intervento per affermarne la sanabilità, poiché l’impatto sul territorio deriva dall’insieme dei manufatti nelle loro reciproche interazioni. La natura pertinenziale di un’opera non è di per sé sufficiente a qualificarla come edilizia libera, ex art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380/2001, ove la stessa configuri uno spazio stabilmente chiuso con aumento di volumetria. Il decorso del tempo non integra una sanatoria straordinaria né radica un affidamento legittimo, atteso che il carattere abusivo dell’immobile è una qualità reale e oggettiva che prescinde dall’attuale possesso e dalla buona fede del proprietario. I rilievi contenuti nel verbale di accertamento della Polizia municipale fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui Roma Capitale aveva ingiunto la rimozione di un complesso di opere abusive realizzate in un esercizio commerciale, consistenti in ampliamento della superficie di vendita, installazione di una pergotenda, pannellature in alluminio e vetro, plateatico rialzato, parapedonali e altri manufatti di delimitazione dell’area esterna. L’amministrazione qualificava l’intervento come ristrutturazione edilizia “pesante” eseguita in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001.

La ricorrente contestava la corretta misurazione dell’ampliamento, eccepiva l’affidamento ingenerato dal decorso di circa vent’anni, sosteneva la natura pertinenziale e di edilizia libera delle opere minori e, infine, affermava che alcuni manufatti sarebbero appartenuti a un diverso soggetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il verbale di accertamento della Polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margine di apprezzamento. Non avendo la ricorrente proposto querela di falso, la relazione tecnica di parte non poteva vincere la presunzione di veridicità dei rilievi, né un eventuale errore di misurazione, comunque non sussistente, avrebbe inficiato la legittimità del provvedimento, potendo essere emendato in sede esecutiva.

Sull’eccepito affidamento, il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Ad. plen., n. 9/2017, chiarendo che il decorso del tempo non costituisce una sanatoria extra ordinem derivante dall’omessa o tardiva adozione del provvedimento repressivo. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 tutela l’interesse pubblico primario al ripristino dell’assetto urbanistico, preminente sugli interessi privati. Il carattere abusivo dell’immobile è una qualità di natura reale e oggettiva, che segue il bene nelle vicende circolatorie e rende l’ordine di demolizione un atto dovuto, insensibile alla buona fede del proprietario.

Con riferimento alle opere minori, il Collegio ha condiviso l’orientamento per cui la valutazione dell’abuso richiede una visione complessiva e non atomistica dei manufatti: non è possibile scomporre il complesso per affermare la sanabilità di una parte, perché il pregiudizio al territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto. La struttura in esame, lungi dall’assolvere a funzioni temporanee di protezione, configurava uno spazio stabilmente chiuso, con aumento di volumi e superfici, che generava nuova volumetria in difetto di titolo. Il Tribunale ha quindi escluso l’applicabilità della disciplina delle vetrate panoramiche amovibili di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380/2001, non ricorrendone i presupposti funzionali.

Infine, la censura relativa alla proprietà dei manufatti è stata respinta perché il provvedimento impugnato, dalla sua stessa premessa, riguardava esclusivamente i manufatti rubricati dal n. 1 al n. 6, non includendo l’area cortile per cui la ricorrente eccepiva l’altruità. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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