Ottemperanza al giudicato sul diritto alla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 2545 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve ritenersi decorso quando il titolo sia passato in giudicato e sia stato ritualmente notificato all’ente debitore.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 514/2024, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione, è passata in giudicato senza che il Ministero vi abbia dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lombardia per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’inottemperanza dell’amministrazione debitrice a un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme. Il punto di partenza è la verifica della ritualità del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’ente debitore.
Su questa base il TAR rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale disposizione condiziona l’esperibilità dell’azione di ottemperanza al decorso del termine dall’intimazione al pagamento.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Ne deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente. Il ricorso è dunque fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero.
Il TAR assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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