Concorso universitario, insindacabile la valutazione tecnica della Commissione (TAR Lombardia n. 2535 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia, le valutazioni della Commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo può sindacarle sotto il profilo della ragionevolezza, dell’adeguatezza e della correttezza del criterio tecnico, ma non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione. La censura che si limiti a proporre una diversa valutazione dei titoli è inammissibile, salvo che emerga uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La Commissione, inoltre, gode di ampia discrezionalità nella declinazione concreta dei parametri del bando, purché non siano vulnerati i principi di competenza e trasparenza.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura di valutazione bandita da un ateneo per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B1. Alla selezione hanno partecipato due candidate. La Commissione ha individuato la controinteressata quale candidata maggiormente qualificata, con un punteggio sensibilmente superiore a quello assegnato alla ricorrente.

Il ricorso, articolato in quattro motivi, ha contestato il bando per asserita profilazione del posto, i criteri di valutazione, il mancato rispetto dei termini e della verbalizzazione, e i punteggi attribuiti. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dal primo motivo. Il bando, nella parte in cui descrive le specifiche funzioni del professore, non realizza alcuna illegittima profilazione: il contenuto richiama la declaratoria del settore scientifico-disciplinare di cui al D.M. n. 855/2015, con carattere generale e astratto. Le indicazioni sulle funzioni rilevano solo sul piano informativo.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica. La Commissione dispone di ampia discrezionalità nella predeterminazione e nell’applicazione dei criteri, potendo individuare gli aspetti più significativi ai fini della selezione. Le censure tese a sovrapporre la valutazione della ricorrente a quella dell’organo deputato sono state giudicate inammissibili, per assenza di travisamento, illogicità o arbitrarietà.

Il Collegio ha aggiunto che il giudizio della Commissione deve essere motivato ma complessivo, non analitico: la mancata menzione espressa di un titolo non implica che esso non sia stato valutato. Anche l’introduzione del criterio della congruenza è stata ritenuta immune da censure, trattandosi di valutazione trasversale della produzione scientifica, e comunque di peso marginale rispetto al distacco di punteggio.

Il terzo motivo è stato respinto richiamando la funzione del verbale, che certifica fatti storici e non condiziona l’esistenza dell’atto. La tardiva redazione e sottoscrizione non rende illegittimo il provvedimento, né rilevano l’ordine delle firme o le irregolarità formali sulle dichiarazioni dei commissari.

Quanto ai punteggi, il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte infondato, non emergendo errori di fatto o macroscopiche contraddittorietà. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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