Inammissibile il ricorso senza domanda di partecipazione (TAR Abruzzo n. 117 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva rende inammissibile il ricorso giurisdizionale per difetto di interesse, qualora non vengano impugnate clausole aventi portata immediatamente escludente. L’atto applicativo che individua i destinatari di un contributo non è lesivo per il soggetto che non abbia presentato istanza, poiché la lesività sorge solo a seguito di una domanda rigettata in tutto o in parte.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nell’allevamento ovino, aveva ottenuto in passato l’assegnazione di terreni pascolivi dal Comune. Con delibera dell’autunno del 2025, l’ente approvava l’avviso per la fida pascolo 2026, introducendo criteri per le società di persone. La società impugnava gli atti, deducendo disparità di trattamento e contraddittorietà delle previsioni. Nel febbraio del 2026, impugnava anche la successiva delibera di assegnazione che non la includeva tra i beneficiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. È emerso che la società non aveva presentato alcuna domanda per l’anno 2026, dato incontestato. La circostanza che il legale rappresentante fosse residente e la sede legale insista nel territorio comunale dimostra che non sussistevano clausole escludenti: la ricorrente ben avrebbe potuto partecipare alla selezione.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, in materia di procedure selettive, la mancata presentazione dell’istanza di partecipazione rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Tale regola, enucleata in materia di appalti, è stata ritenuta applicabile per analogia alla procedura di assegnazione dei pascoli.
Quanto alla dedotta lesività dell’atto applicativo, il Tribunale ha chiarito che tale atto diventa lesivo solo in presenza di una domanda rigettata. In mancanza di istanza, l’atto non è idoneo a radicare l’interesse ad agire. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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