Revoca della concessione: l’inadempimento deve ledere l’interesse pubblico (TAR Lombardia n. 1134 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca per decadenza di una concessione amministrativa, a maggior ragione se collegata allo svolgimento di un servizio pubblico, è legittima solo quando l’amministrazione dimostri che i singoli inadempimenti del concessionario mettono a rischio l’interesse pubblico sottostante alla concessione. Il rinvio ai parametri civilistici di cui agli artt. 1454 e 1455 c.c. impone una valutazione in concreto della gravità dell’inadempimento, che in termini pubblicistici si sostanzia in una comparazione tra interessi pubblici e interessi privati. Non tutte le violazioni contrattuali, benché veicolate attraverso un’intimazione ad adempiere, possono legittimare il provvedimento espulsivo. La proposizione di denunce penali nei confronti degli amministratori e dei funzionari che hanno adottato il provvedimento non costituisce autonomo motivo di ricorso né comporta un obbligo di astensione del denunciato, salvo che sia dimostrato un oggettivo disallineamento tra l’effetto del provvedimento e la finalità perseguita. La scoperta tardiva di una causa di esclusione (non automatica) relativa a una gara ormai conclusa non può trasformarsi in causa automatica di revoca a distanza di anni.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica aveva stipulato con il Comune una convenzione per la gestione di un centro sportivo e dell’annesso circolo ricreativo, rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente, per il quinquennio 2022-2027. Il responsabile dell’Area Tecnica aveva disposto la revoca per decadenza della concessione e imposto lo sgombero delle strutture, contestando alla ricorrente una pluralità di inadempimenti, tra cui il mancato pagamento del canone e delle utenze, la mancata ricostituzione della fideiussione, l’omesso invio dei bilanci e alcune violazioni igienico-sanitarie.
Il provvedimento era stato preceduto da una serie di interlocuzioni conflittuali tra il legale rappresentante dell’associazione e il Sindaco, culminate in tre denunce penali presentate dal primo nei confronti del secondo. Dopo la sospensione cautelare dei primi atti, il Comune aveva adottato un secondo provvedimento di revoca, fondato anche su una presunta dichiarazione ingannevole resa in sede di gara per l’omessa indicazione di precedenti penali del legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto escluso che le denunce penali presentate dalla ricorrente contro il Sindaco potessero rilevare come autonomo motivo di ricorso. Le valutazioni amministrative sono autonome e oggettive, e non sono condizionate da conflitti extra-amministrativi. La denuncia, creando direttamente la causa viziante, rende il motivo inammissibile; né sorge alcun obbligo di astensione per il soggetto denunciato nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Sul piano sostanziale, la Corte ha precisato che la revoca di una concessione richiede la dimostrazione che l’inadempimento leda l’interesse pubblico sottostante. Il richiamo all’art. 1455 c.c. sulla scarsa importanza dell’inadempimento si traduce, in sede pubblicistica, in una comparazione tra interessi pubblici e privati. Solo alcune omissioni risultano idonee a giustificare la decadenza: il mancato pagamento del canone e delle utenze, la mancata ricostituzione della fideiussione e l’omesso rimborso reiterato delle spese anticipate.
Quanto alla fideiussione, la Corte ha valorizzato la mancata dimostrazione, da parte della concessionaria, della perdurante operatività della polizza originaria. Tuttavia, in una situazione complessa, l’amministrazione avrebbe dovuto concedere un termine per produrre una conferma o una nuova polizza. La nuova garanzia depositata in corso di causa è stata quindi accettata come adempimento, non essendovi preclusioni alla sua produzione.
In relazione al canone, il TAR ha rilevato la contraddittorietà delle regole del capitolato e del disciplinare di gara, che prevedevano rispettivamente il versamento semestrale anticipato e quello annuale a saldo. L’adempimento tardivo, in assenza di diffide ex art. 1454 c.c. idonee a provocare la risoluzione, è stato ritenuto utile a impedire la decadenza. Analoga incertezza era presente sulla ripartizione dei costi per la manutenzione del verde e sul collegamento del POD alle utenze contestate, circostanze che escludevano la volontarietà dell’inadempimento.
Infine, la Corte ha escluso che la scoperta tardiva di una causa di esclusione relativa a una gara del 2022 potesse giustificare una revoca nel 2026, trattandosi di fattispecie non sovrapponibili: la gara conclusa perde rilevanza con il decorso del tempo, mentre acquistano rilievo i fatti sopravvenuti, come la depenalizzazione dei reati e la ripristinata regolarità contributiva. I ricorsi sono stati pertanto riuniti e accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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