Disciplina end of waste per ammendanti compostati (TAR Lombardia n. 2433 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il d.lgs. n. 75/2010, per la parte in cui disciplina i concimi nazionali e gli ammendanti, integra i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006. L’Allegato 2 del decreto indica i materiali di rifiuto in entrata ammissibili, i processi e le tecniche consentiti, i criteri di qualità del prodotto e i requisiti di tracciabilità, soddisfacendo le quattro lettere del comma 3 dell’art. 184-ter. Non è necessario che la disciplina end of waste richiami i codici EER, né che le autorizzazioni ex artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. n. 152/2006 siano rilasciate secondo la procedura caso per caso quando il materiale in entrata è già coperto dalla disciplina nazionale. La Regione non può sovrapporre i profili autorizzatori dell’impianto alle caratteristiche della normativa nazionale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di compostaggio: immette rifiuti organici non pericolosi nel ciclo produttivo e li sottopone a recupero, ottenendo ammendanti compostati ai sensi dell’art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 75/2010. Con nota del 29 marzo 2022, preceduta da una nota del 10 dicembre 2021, la Regione Lombardia aveva escluso che il d.lgs. n. 75/2010 costituisse disciplina completa ed esaustiva in materia di end of waste, ritenendo necessaria la procedura autorizzatoria caso per caso.
La società ha impugnato la nota davanti al TAR, contestando la tesi regionale sulla base della descrizione analitica del proprio ciclo produttivo. Il Tribunale ha richiamato la propria precedente sentenza n. 679 del 2025, resa su un diverso assetto fattuale, e ha rimeditato in parte quella impostazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha delineato la disciplina di riferimento. L’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 prevede che i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto siano adottati in conformità alla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso con decreti ministeriali. In assenza di criteri specifici, le autorizzazioni ex artt. 208, 209 e 211 sono rilasciate sulla base di criteri dettagliati definiti nei procedimenti autorizzatori, previo parere vincolante di ARPA o ISPRA.
La questione centrale riguarda la qualificabilità del d.lgs. n. 75/2010 come disciplina end of waste. Il decreto ha un duplice oggetto: da un lato recepisce il regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi CE; dall’altro disciplina i concimi nazionali, gli ammendanti e i correttivi non destinati al mercato UE. È proprio in questa seconda parte che si colloca la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto.
Il Tribunale ha verificato la corrispondenza tra l’Allegato 2 e le quattro lettere dell’art. 184-ter, comma 3. I materiali di rifiuto in entrata ammissibili sono individuati nella seconda colonna della tabella dell’Allegato; i processi e le tecniche consentiti risultano dal riferimento al processo controllato di trasformazione e stabilizzazione dei rifiuti organici; i criteri di qualità del prodotto sono indicati nelle caratteristiche dell’ammendante; i requisiti di gestione e tracciabilità derivano dal registro dei fertilizzanti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 75/2010.
La tesi regionale secondo cui sarebbe necessario il richiamo ai codici EER è priva di fondamento: l’art. 184-ter non postula tale modalità identificativa e neppure il regolamento UE 2019/1009 reca un elenco di rifiuti per codici. La tabella dell’Allegato 2 consente comunque la facile individuazione dei rifiuti ammissibili. Il richiamo alle linee guida SNPA è inconferente, attenendo all’omogeneità dei controlli pubblici. Quanto all’art. 8, le previsioni sul registro e sulla tracciabilità sono idonee a integrare il requisito della lettera d).
Il Collegio ha infine rilevato che la Regione sovrappone i profili dell’autorizzazione all’impianto ex art. 208 con le caratteristiche della normativa nazionale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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