Carenza di interesse sopravvenuta e soccombenza virtuale nella decadenza demaniale (TAR Lazio n. 1166 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia irrituale all’impugnazione, desumibile da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento complessivo delle parti, legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a.. In tale ipotesi la regolazione delle spese di lite non segue l’esito meramente processuale, ma il criterio della soccombenza virtuale, che impone una valutazione prognostica della fondatezza delle contrapposte pretese. Ove tale valutazione, già espressa in sede cautelare, evidenzi l’infondatezza delle ragioni del ricorrente, la condanna alle spese è giustificata. L’interesse alla decisione deve permanere fino al momento del deposito della sentenza e non è surrogabile dalla mera pendenza del giudizio.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha disposto la decadenza dalla concessione per inadempimento, ai sensi dell’art. 47, co. 1, lett. f), cod. nav., ordinando lo sgombero dell’area e la restituzione nel pristino stato. La decadenza si fondava sul perdurante inadempimento all’ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate sul suolo demaniale.
Nelle more del giudizio la società ha dato esecuzione all’ordinanza di demolizione, rimuovendo i manufatti e lasciando l’area libera, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per venir meno dell’interesse. L’Amministrazione non si è opposta alla carenza di interesse, ma ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal carattere univoco della rinuncia irrituale alla decisione, desumibile dal comportamento processuale della ricorrente e dalla intervenuta esecuzione dell’ordinanza demolitoria. Da tali fatti e atti univoci successivi alla proposizione del ricorso il giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, come espressamente consentito dall’art. 84, co. 4, c.p.a..
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, citando Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017, a conferma della costante interpretazione della norma. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a..
Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. La valutazione prognostica non può prescindere dalle risultanze già emerse in sede cautelare: il ricorso era stato respinto in primo grado cautelare e l’appello era stato parimenti rigettato, con motivazioni che evidenziavano l’infondatezza delle pretese della concessionaria e la sussistenza dei presupposti della decadenza.
Da qui la condanna della società al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, quantificate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. La pronuncia ordina infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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