Ricorso principale esaminato per primo e ricorso incidentale improcedibile (TAR Lombardia n. 479 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, il ricorso principale va esaminato prima del ricorso incidentale di tipo escludente. L’accoglimento del gravame incidentale non determina l’improcedibilità di quello principale, permanendo in capo al ricorrente principale l’interesse strumentale alla eventuale rinnovazione della gara. Ne consegue che l’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Il chiarimento reso dalla stazione appaltante, volto a precisare un criterio già fissato nella legge di gara, non integra inammissibilmente la lex specialis con un criterio nuovo. La valutazione della commissione giudicatrice sulla insussistenza di un requisito premiale, connotata da discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.

Il Fatto

Una ASST ha indetto una procedura aperta in forma aggregata, articolata in due lotti, per la fornitura in service di sistemi analitici per indagini di immunoematologia. Il lotto n. 2, del valore di 5.500.000,00 euro, è stato aggiudicato a una concorrente collocatasi prima con 97,80 punti, mentre la ricorrente si è classificata seconda con 95,10 punti.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara, contestando l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche per i criteri 3, 4 e 5, senza formulare censure implicanti l’esclusione dell’aggiudicataria o la rinnovazione della gara. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione della ricorrente e, in via subordinata, l’attribuzione di due punti per il criterio n. 5. L’istanza cautelare è stata rinunciata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di esame dei gravami. Richiamando la giurisprudenza formatasi dopo le pronunce della Corte di Giustizia UE del 5.4.2016 causa C-689/13 e del 5.9.2018 causa C-333/18, il Tribunale osserva che l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non può comportare l’improcedibilità di quello principale, mentre l’infondatezza di quest’ultimo consente di dichiarare improcedibile il gravame incidentale. L’ordo questionum impone dunque di dare priorità al ricorso principale.

Nel merito, il primo motivo contesta l’attribuzione di sette punti su dieci per il criterio n. 3, riguardante fornitura di reagenti e schedine. La ricorrente assume di aver fornito la documentazione sull’assetto antigenico a pag. 9 della relazione tecnica. Il Collegio rileva che il criterio contemplava ben sette elementi, valutati globalmente. Alla controinteressata il punteggio massimo è stato riconosciuto non solo per l’assetto antigenico, ma anche per la completezza del test di Coombs diretto monospecifico, aspetto non censurato. La motivazione della commissione richiama inoltre la risposta al quesito n. 10, punto 3, circostanza ulteriore non contestata. La ricorrente, per un errore, ha presentato solo il Panel B e non il Panel C, come essa stessa riconosce nel documento “risposta Ortho”. Il rilievo sulla mancanza della documentazione relativa all’assetto antigenico è quindi corretto.

Il secondo motivo riguarda il criterio n. 4, con meccanismo on/off, che assegnava due punti in caso di presenza di schedine dedicate al neonato. La ricorrente deduce la tardività del chiarimento e la sua natura di eterointegrazione della legge di gara. Il Collegio accerta che il chiarimento è stato chiesto il 15.5.2025 e la risposta pubblicata il 20.5.2025, nel rispetto dei termini del disciplinare. Il chiarimento non ha introdotto un criterio nuovo, ma ha precisato un criterio già fissato: il capitolato prevedeva cloni diversi in grado di evidenziare le varianti D, di cui almeno uno DVI-. La controinteressata ha offerto una schedina con due pozzetti per le varianti RhD, mentre la ricorrente ne ha proposto uno solo, non soddisfacendo il requisito premiale.

Il terzo motivo contesta il criterio n. 5, relativo alla gestione automatizzata dell’interferenza da anticorpi monoclonali CD38. Il Collegio rileva che il manuale d’uso del prodotto offerto dalla ricorrente lo destina all’uso manuale e che la procedura descritta prevede uno step da eseguire manualmente. Il carattere preparatorio di tali attività non esclude che siano indispensabili per l’esecuzione del test, che pertanto non è compiuto in modo totalmente automatizzato. La valutazione della commissione, connotata da discrezionalità tecnica, non è illogica né inficiata da errore di fatto.

Dall’infondatezza del ricorso principale discende l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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