Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sul bonus docenti entro sessanta giorni (TAR Abruzzo n. 229 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 e seguenti, legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza di ottemperanza. L’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che fissa in centoventi giorni il termine per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, va applicato al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. L’organo intimato non può invocare la competenza di altro ufficio del medesimo Ministero per giustificare la propria inottemperanza, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza. Nonostante il giudicato favorevole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto a dare esecuzione alla pronuncia, rimanendo inerte oltre il termine di legge.
La parte interessata ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento in materia, espresso in numerose pronunce, tra cui la sentenza n. 267 del 2025, riguardante fattispecie analoghe. Il TAR ha rilevato la presenza del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Tribunale ordinario, e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha confermato l’orientamento secondo cui la norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza ma con gli opportuni adattamenti. In particolare, il riferimento al titolo esecutivo non implica la necessità della spedizione in forma esecutiva, requisito richiesto solo per l’esecuzione civile, poiché l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che per il giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Quanto alla ripartizione delle competenze interne al Ministero, il Collegio ha ricordato che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Ne consegue che l’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza addebitando la competenza a un organo centrale del medesimo Dicastero, trattandosi di una mera questione organizzativa interna che non esime dall’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’ordine al Ministero di accreditare le somme sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Chieti o di un funzionario da lui delegato, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro i successivi quarantacinque giorni. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Considerata la serialità del contenzioso, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le valutazioni di competenza. Le spese di lite, liquidate in cinquecento euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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