Carenza di interesse attuale del concessionario balneare che impugna il PUL: serve l’atto applicativo (TAR Sardegna n. 464 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di un interesse attuale e concreto il ricorso proposto dal concessionario demaniale marittimo avverso il Piano di Utilizzo dei Litorali e gli atti del procedimento di pianificazione, qualora le previsioni pianificatorie ritenute lesive non abbiano trovato attuazione mediante specifici atti applicativi che abbiano inciso sulla sfera giuridica del ricorrente. La mera previsione del piano, ancorché idonea a limitare o escludere l’esercizio dell’attività di impresa balneare in un momento futuro, non integra una lesione attuale, potendosi questa concretizzare solo all’atto del rilascio di provvedimenti attuativi, rispetto ai quali potranno essere fatti valere i vizi dell’atto pianificatorio presupposto. La durata delle concessioni demaniali marittime è disciplinata dal legislatore nazionale e le disposizioni del piano riguardano le concessioni future, non quelle preesistenti, che continuano nella loro vigenza fino alla scadenza naturale.
Il Fatto
La titolare di una concessione demaniale marittima per il noleggio di ombrelloni e sdraio sul litorale del Comune di San Teodoro ha impugnato il Piano di Utilizzo dei Litorali, adottato e approvato dal Consiglio comunale, e gli atti connessi, deducendone la lesività per la propria posizione. La ricorrente lamentava, tra l’altro, la riduzione e il riposizionamento della propria concessione, la violazione delle norme sulla copianificazione paesaggistica e l’illegittimità del procedimento di approvazione per difformità tra il piano adottato e quello approvato.
Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla variante del PUL, approvata con determinazione della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale, deducendone il difetto di istruttoria. Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna, eccependo l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., i principi espressi in fattispecie analoghe, osservando come le previsioni del PUL ritenute lesive dalla ricorrente non siano state oggetto né di spontanea attuazione né di atti applicativi da parte dell’Amministrazione che abbiano reso attuale la lesione alla sua sfera giuridica.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare formulata dall’Amministrazione regionale con riferimento al ricorso e ai motivi aggiunti nelle parti in cui censurano asserite illegittimità degli atti pianificatori regionali, senza alcuna specificazione della lesione concretamente subita. Quanto al PUL, l’attualità della lesione non può essere affermata valorizzando l’interesse degli operatori economici a contestare le previsioni che limitino l’esercizio delle imprese balneari.
La lamentata lesione, ha precisato la Sezione, potrà concretizzarsi solo se e quando l’Amministrazione comunale darà attuazione a quanto previsto dal PUL con riferimento alle aree concedibili della spiaggia di La Cinta. Allo stato, la ricorrente è titolare di concessione su tale spiaggia, l’efficacia della stessa non è stata incisa dal PUL e la durata del periodo transitorio di perdurante efficacia del titolo non è oggetto del giudizio.
Né vale l’asserito interesse alla contendibilità della risorsa demaniale, atteso che quella risorsa è già assegnata alla ricorrente e si tratta di un interesse comunque non attualmente suscettibile di protezione. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili per carenza di un interesse attuale e concreto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.
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Nota della Redazione
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