Regole sanitarie e tetti interregionali ricorso inammissibile per carenza interesse (TAR Lombardia n. 2390 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso le regole regionali che addossano alle strutture erogatrici gli effetti economici degli accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria interregionale è inammissibile per carenza d’interesse quando il pregiudizio dedotto è meramente ipotetico e futuro. L’interesse ad agire nel giudizio amministrativo deve essere personale, attuale e concreto e non può fondarsi sulla prospettazione di possibili abbattimenti non ancora quantificati. L’annullamento dell’atto deve essere idoneo a produrre una utilità diretta e immediata in capo al ricorrente, non secundum eventum litis. La sopravvenuta carenza d’interesse determina la declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata e convenzionata con il servizio sanitario lombardo ha impugnato la DGR Lombardia n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, recante gli indirizzi di programmazione per il 2023. Il ricorso investiva, per un verso, la determinazione del budget di struttura ancorato al valore del finanziato 2019 e, per altro verso, le regole di negoziazione dell’attività sanitaria destinata ai pazienti residenti fuori regione.
La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità per assenza di effettiva lesione. Con sentenza non definitiva n. 1438 del 14.5.2025 il ricorso è stato dichiarato improcedibile quanto al primo motivo, per sopravvenuto difetto d’interesse. Sul secondo motivo il Collegio ha disposto istruttoria, poi rinviando la trattazione per verificare se, all’esito dei conteggi finali, sarebbe emersa una concreta lesione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum residuo riguarda le disposizioni che, in attuazione dell’art. 1, comma 492, legge n. 178/2020, subordinano il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei pazienti extraregionali alla sottoscrizione di accordi bilaterali con le regioni confinanti, addossando alle strutture erogatrici gli eventuali effetti economici degli abbattimenti.
Il Collegio rileva che la ricorrente contesta la compressenza di tetti di sistema regionali, variabili e tra loro inconciliabili, che renderebbero impossibile la programmazione dell’attività d’impresa. La Regione ha replicato che è stato sottoscritto l’accordo con la sola Regione Emilia Romagna e non con Veneto e Piemonte, circostanza che rende incerta l’operatività dei tetti interregionali e le loro reciproche interferenze.
Il punto decisivo è di ordine processuale. La stessa ricorrente ammette che l’effettiva applicazione dell’abbattimento e la relativa quantificazione potranno essere effettuate solo al termine della gestione della compensazione della mobilità attiva. Non risulta quindi essersi verificato alcun pregiudizio economico direttamente derivante dalle previsioni impugnate.
La struttura sanitaria non ha dimostrato quale danno economico conseguirebbe al sistema di rimborso introdotto dalla delibera, ma ha prospettato solo possibili e ipotetici pregiudizi. Ne discende che nessuna utilità pratica, diretta e immediata può derivare dall’annullamento degli atti gravati.
Richiamando l’orientamento consolidato sul difetto d’interesse, secondo cui l’interesse ad agire postula una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile in parte qua, fermo quanto già statuito con la sentenza non definitiva. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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