Preclusione de iure al permesso di soggiorno per mancata attestazione ITL (TAR Basilicata n. 21/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è precluso de iure qualora il migrante non abbia allegato all’istanza l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale per i settori di attività a ciò deputati. La preclusione opera ai sensi dell’art. 12, comma 9, del Decreto interministeriale 27 maggio 2020, in combinato disposto con l’art. 103, comma 16, del D.L. n. 34/2020, ed è insensibile alla produzione in giudizio di buste paga riferite ad annualità precedenti, non rilevanti ai fini della fattispecie. La domanda cautelare di sospensione del diniego deve pertanto essere respinta.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR Basilicata il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, chiedendo tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego, assumendo la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, e depositava in giudizio le buste paga a sostegno della propria posizione lavorativa.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando le ragioni del ricorrente e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda cautelare in sede di sommario esame propria della fase incidentale, ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo prima facie le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il TAR ha evidenziato l’esistenza di una preclusione de iure al rilascio del titolo di soggiorno, derivante dalla mancata allegazione all’istanza dell’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato, ovvero della documentazione retributiva e previdenziale riferita a specifici settori di attività. Tale obbligo documentale è previsto dall’art. 12, comma 9, del Decreto interministeriale 27 maggio 2020, in combinato disposto con l’art. 103, comma 16, del D.L. n. 34/2020, norma rimasta inoppugnata e quindi vincolante per il giudice.
Il Collegio ha altresì rilevato che non risultava alcuna evidenza che il migrante avesse quantomeno presentato istanza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il necessario rilascio della predetta attestazione, circostanza che confermava l’incompletezza della domanda amministrativa sin dalla sua origine.
Quanto alla documentazione versata in giudizio, il TAR ha osservato che le buste paga depositate dal ricorrente si riferivano all’anno precedente e, pertanto, non potevano assumere rilievo ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare, istituto che richiede requisiti temporali e documentali specifici e attuali.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase, in ragione della natura degli interessi trattati.
Nota della Redazione
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