Obbligo di esecuzione del giudicato per la carta elettronica del docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 14492 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non può essere rimesso in discussione, né i suoi presupposti possono essere sindacati dal giudice amministrativo, il quale è chiamato solo a verificare l’inadempimento dell’amministrazione. A fronte dell’inerzia serbata dall’amministrazione, grava su quest’ultima l’onere di dimostrare di aver dato corretta esecuzione al giudicato. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna all’ottemperanza entro un termine assegnato e la nomina di un commissario ad acta, quale misura sostitutiva idonea a garantire l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. La mancata esecuzione spontanea di obblighi pecuniari riconosciuti dal giudice, che costringa il creditore a un ulteriore giudizio, può essere segnalata alla Procura della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023-2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della predetta carta con una provvista di euro 500,00.
Rimasta l’amministrazione inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di pura forma, senza fornire elementi utili a dimostrare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Tale decorso integra la condizione per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Sul piano sostanziale, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza, così rimanendo assolta la pretesa creditoria alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore. La mancata prova dell’avvenuto adempimento ha pertanto condotto all’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di infruttuoso decorso del termine. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo la relativa valutazione a un’eventuale fase successiva in caso di perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando come il numero considerevole di ricorsi simili denoti una situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione, che non adempie agli obblighi di corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente e non ottempera ai giudicati, esponendosi al pagamento di ulteriori spese di lite, liquidate in euro 800,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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