Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di accesso agli atti (TAR Puglia n. 1061 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente della Azienda Sanitaria Locale Brindisi, aveva proposto ricorso avverso la nota pec prot. n. 0083749 del 7.8.2025, con cui il Direttore Generale dell’Azienda aveva espresso diniego riguardo all’istanza di accesso agli atti formulata con pec del 4.7.2025. L’istanza riguardava l’ostensione di atti e informazioni relativi al Servizio di Ingegneria Clinica, affidato in appalto dalla ASL alla Hospital Consulting S.p.A. La ricorrente chiedeva l’annullamento del diniego e la declaratoria del proprio diritto ad ottenere l’accesso ai documenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha rilevato che con atto del 5.6.2026 la parte ricorrente aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, resa nel corso del giudizio, ha determinato la cessazione della situazione di conflitto tra le parti e la conseguente perdita dell’interesse strumentale alla prosecuzione del processo.

Il Collegio ha pertanto ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle relative domande. La declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito processuale naturale quando l’interesse alla decisione viene meno in corso di causa, non essendo più necessario l’esame del merito delle questioni sollevate dal ricorrente.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, in ragione della natura formale della decisione adottata. La circostanza che il giudizio si sia concluso senza una pronuncia sul merito ha indotto il Collegio a ritenere equa la compensazione delle spese processuali, non risultando una soccombenza sostanziale di alcuna delle parti.

La decisione è stata resa nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026, con dispositivo di declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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