Riserva sentieri escursionistici agli accompagnatori di media montagna e sicurezza degli utenti (TAR Lombardia n. 2382 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di professioni di accompagnamento in montagna, la riserva di determinati ambiti territoriali agli accompagnatori di media montagna costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi e della concorrenza ammissibile solo in quanto giustificata dall’interesse imperativo della tutela della sicurezza degli utenti. Il criterio di individuazione delle aree riservate non deve essere irragionevolmente correlato all’effettivo indice di pericolosità dei percorsi, non essendo sufficiente la sola classificazione del sentiero come escursionistico. È legittimo il criterio che, sulla base di dati tecnico-statistici oggettivi, correla l’incremento degli incidenti all’altitudine superiore ai 700 metri, risultando proporzionato riservare agli AMM, muniti di formazione specifica, l’accompagnamento sui sentieri E e EE al di sopra di tale quota. La Regione non è tenuta a classificare analiticamente ogni singolo sentiero del proprio territorio.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti rappresentano a livello nazionale le guide ambientali escursionistiche, professione non organizzata in ordini o collegi e disciplinata dalla legge n. 4/2013. Le persone fisiche ricorrenti esercitano tale attività sul territorio lombardo, accompagnando singoli e gruppi in visita alle aree di interesse ambientale.

Con la deliberazione della Giunta regionale del 16.9.2024 n. XII/3014, adottata in attuazione del parere del Consiglio di Stato n. 1914 del 23.09.2020, la Regione aveva riservato agli accompagnatori di media montagna i percorsi classificati EE e quelli classificati E situati al di sopra dei 700 metri di quota. I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità, l’omessa istruttoria e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio aderisce all’interpretazione del Consiglio di Stato, escludendo che la riserva generale dei sentieri EE agli AMM sia illegittima: le difficoltà escursionistiche di tali percorsi giustificano, a tutela della sicurezza, che l’attività sia svolta da chi è meglio attrezzato per formazione professionale a prevenire gli incidenti.

Il giudizio si concentra sull’esclusione delle GAE dai sentieri E sopra i 700 metri. Il Tribunale riconosce che spetta alla Regione operare una valutazione secondo un criterio generale, non gravando su di essa l’obbligo di pronunciarsi analiticamente su ciascuno dei numerosissimi sentieri E del territorio. È però necessario che il criterio prescelto appaia correlato all’effettivo indice di pericolosità, poiché la sola classificazione in E non depone sempre in tal senso.

Il criterio altimetrico adottato soddisfa tale requisito. I dati del Soccorso Alpino relativi agli anni 2019-2022 evidenziano un incremento degli interventi a partire dai 700 metri e oltre il doppio degli incidenti al di sopra di tale quota a parità di dislivelli. Il maggior numero di soccorsi ha riguardato proprio l’ambito escursionistico, con la caduta o scivolata come principale causa. Non è quindi irragionevole escludere le GAE dai sentieri E superiori ai 700 metri.

Il Collegio valorizza la diversità dei percorsi formativi: solo gli AMM acquisiscono competenze specifiche in meteorologia, nivologia, tecniche di progressione, gestione del gruppo e dell’emergenza. Le censure sulla mancata specificazione del tipo di escursionista coinvolto negli incidenti sono respinte, poiché la tutela della sicurezza opera in chiave preventiva e le risultanze statistiche oggettive non risultano affette da manifesta irragionevolezza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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