Alzaia e fondo intercluso: uso privato condizionato a stretta indispensabilità (TAR Lombardia n. 2502 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’uso privato delle alzaie demaniali è riservato all’autorità idraulica per le attività connesse alla loro natura di pertinenza idraulica, con divieto di transito con mezzi motorizzati salvo specifica autorizzazione. Il proprietario di fondo intercluso può ottenere il transito solo ove dimostri la stretta indispensabilità dell’accesso, ossia la raggiungibilità del fondo “solo” attraverso l’alzaia. Il provvedimento di assenso ha natura eccezionale e concessoria, ampliativa della sfera patrimoniale del terzo, e la sua adozione è rimessa a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’ente gestore, sindacabile solo per illogicità o travisamento. Il diniego è legittimo quando l’istruttoria escluda l’interclusione o quando il transito richiesto risulti oggettivamente incompatibile con gli usi primari e con le esigenze di sicurezza del bene idraulico.

Il Fatto

La ricorrente, nel 2019, si aggiudicava all’asta un lotto di terreno in esito a una divisione che, secondo la sua prospettazione, avrebbe costituito un fondo intercluso. Nel 2021 presentava al Consorzio di Bonifica istanza, ai sensi dell’art. 14 del regolamento di gestione della polizia idraulica, per ottenere l’accesso con automezzi recanti mangimi all’alzaia del Naviglio Grande.

Il Consorzio negava il transito, indicando percorsi alternativi e rilevando ragioni di sicurezza. Dopo una nota integrativa della ricorrente, che documentava l’impraticabilità di una delle soluzioni indicate, e una successiva richiesta di riesame, il Consorzio confermava il diniego con provvedimento del 18.11.2021. La ricorrente impugnava dinanzi al TAR i tre provvedimenti di rigetto, deducendo violazione di legge e eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità per tardività. L’agire provvedimentale del Consorzio si è dispiegato nel tempo, in accoglimento delle stesse richieste della ricorrente. È il provvedimento del 18 novembre 2021 ad aver definitivamente chiuso la fattispecie, superando e assorbendo le determinazioni precedenti: solo quel provvedimento assume attitudine lesiva e giustifica la reazione giurisdizionale, tempestivamente esperita.

Nel merito, il TAR ricostruisce l’ordito normativo: l’art. 16 l.r. 4/16 riserva all’autorità idraulica l’utilizzo delle alzaie, consentendo usi ulteriori solo se compatibili con quelli primari; gli artt. 14 e 15 del regolamento consortile vietano l’accesso e il transito con mezzi motorizzati diversi da quelli consortili; l’art. 14, comma 3, riconosce ai proprietari di fondi interclusi, raggiungibili solo attraverso le alzaie, la legittimazione a presentare istanza.

Da qui il Tribunale inferisce la natura eccezionale dell’uso richiesto, la sua assimilazione al genus concessorio — quale attribuzione patrimoniale ampliativa della sfera del terzo — e i margini di discrezionalità spettanti all’ente. Presupposto indefettibile è la stretta indispensabilità dell’accesso, intesa come unica via possibile e non aliunde praticabile.

L’istruttoria ha però escluso l’allegata interclusione: la proprietà si estende oltre i mappali indicati nella domanda e il compendio ha accesso alla via pubblica tramite una rete di strade poderali, fino alla via del Grifone. Lo stesso tenore della richiesta, che lamentava l’assenza di “alternativa valida per un comodo accesso”, depone per la raggiungibilità del fondo. Manca dunque il requisito della stretta indispensabilità.

In via autonoma, il TAR ritiene ragionevoli anche le considerazioni sulla sicurezza: l’alzaia è priva di barriere e parapetti, larga in media 3,50 metri, e il transito di mezzi agricoli ingombranti risulta incompatibile con il passaggio quotidiano dei mezzi consortili e con la manutenzione delle sponde. Non occorre una preventiva valutazione sulla frequenza dei passaggi, rilevando l’inidoneità oggettiva dell’infrastruttura. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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