Termine di 120 giorni per l’ottemperanza del giudicato e funzione dell’asseverazione (TAR Lombardia n. 1977 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, individuale nell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e realizzabile coattivamente. Esso non coincide con la spedizione in forma esecutiva disciplinata dall’art. 475 c.p.c., che dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., restando il termine ancorato alla notifica del titolo presso la sede del debitore. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per l’ottemperanza e adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato tenuto a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero in data 18/07/2023 e su di essa si è formato il giudicato.

Poiché l’amministrazione non ha provveduto all’accredito, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione della porzione di giudicato rimasta inadempiuta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità, verificando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso. La verifica richiede di chiarire quale sia l’atto dal quale il termine prende a decorrere.

Il giudice amministrativo distingue il titolo esecutivo dalla spedizione in forma esecutiva. Il primo è l’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. La seconda, disciplinata dall’art. 475 c.p.c., costituiva il requisito formale per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile. Dopo le modifiche della Legge Cartabia, tale spedizione non è più necessaria.

Su questa base il Collegio esclude qualsiasi problema di compatibilità tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’attuale art. 475 c.p.c.: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il ricorso è pertanto procedibile. Nel percorso argomentativo il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’amministrazione non ha eseguito, per la parte di interesse, il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio accoglie quindi la domanda e adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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