Consegna beni mobili comunali e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 182 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un effettivo debito di custodia, individuale soggettivamente e oggettivamente come gestione tipica di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali, rimanenze finali e movimentazioni in carico e scarico. Il discrimine tra agente contabile e agente amministrativo risiede esclusivamente in tale gestione: il dipendente gravato di un mero debito di vigilanza, che amministra beni eterogenei e durevoli destinati all’uso degli uffici, non è obbligato alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguardava un dipendente comunale, indicato come consegnatario di beni mobili dell’ente per l’esercizio finanziario 2021, che aveva presentato il conto in relazione a un presunto debito di custodia sui beni medesimi. Il Magistrato istruttore, nella relazione, dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando al contrario un debito di vigilanza.

La Procura Regionale depositava conclusioni con richiesta di dichiarare l’improcedibilità del giudizio e di restituire gli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore esponeva il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero concordava, insistendo per l’improcedibilità e la restituzione degli atti al Comune.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla qualificazione soggettiva del consegnatario e, quindi, all’esistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio muove dalla distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati.

L’elemento tassativo e ineludibile che costituisce lo spartiacque deve essere individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino“, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, anche negli Enti locali, ai cui dipendenti si applica il D.P.R. nr. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia imputabile soltanto al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti delle singole articolazioni funzionali, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte operative.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile (tra cui Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021). Nel caso concreto non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un debito di custodia: la natura eterogenea e durevole dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino configurano una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune. Non sussiste pertanto l’obbligo di resa del conto, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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