Irregolarità del conto giudiziale anche senza ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 132 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il giudice contabile che non pronuncia il discarico dell’agente liquida il debito o dichiara l’irregolarità della gestione contabile ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale non presuppone l’accertamento di ammanchi né l’affermazione di profili di responsabilità amministrativa. L’assenza di ammanchi e di responsabilità costituisce gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio. Resta ferma la possibilità per la Procura regionale di verificare eventuali responsabilità amministrative.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale di un agente contabile relativo alla gestione delle anticipazioni per piccole spese di un ente locale, per il periodo dal 1.08.2020 al 31.12.2020. Il magistrato relatore per i conti giudiziali ne aveva proposto l’iscrizione a ruolo rilevando più profili critici: la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario chiamato alle verifiche di regolarità, la mancanza della relazione degli organi di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., e la circostanza che il conto non riportava spese economali ma una riscossione effettuata dall’economo per diritti di segreteria.
Con precedente sentenza-ordinanza la Sezione aveva dichiarato il non luogo a provvedere, restituendo gli atti al magistrato istruttore per il completamento dell’istruttoria ai sensi dell’art. 149, primo comma, c.g.c.. Dopo il nuovo deposito del conto da parte dell’amministrazione, il magistrato ha riferito che i rilievi restavano immutati. La Procura regionale ha quindi concluso per la declaratoria di irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. L’art. 146 prevede che, quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato deposita la relazione con cui propone il discarico dell’agente contabile. Ove non sia possibile procedere in tal senso, per l’assenza del pareggio o per l’irregolarità del conto, trova applicazione l’art. 147, che impone al Presidente di fissare l’udienza di discussione entro trenta giorni dal deposito della relazione.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la nuova istruttoria non ha eliminato i difetti già emersi. Il conto ripresentato dall’amministrazione è verosimilmente il medesimo documento in precedenza depositato dall’agente, presentando identica data di sottoscrizione. Il conto riguarda solo il secondo semestre del 2020 e non è accompagnato dalla relazione degli organi di controllo interno. Inoltre non riporta spese economali, ma una sola riscossione effettuata dall’economo come agente della riscossione.
Su questa base il Collegio richiama l’art. 149, comma 3, c.g.c., secondo cui, quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente e dispone eventualmente la rettifica dei resti, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile. La Corte ritiene di doversi pronunciare per la declaratoria di irregolarità, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.
L’assenza di ammanchi e di responsabilità viene qualificata come gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio. Il Collegio precisa inoltre che nulla impedisce alla Procura regionale di verificare eventuali responsabilità amministrative. La decisione è assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria.
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Nota della Redazione
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