La mancata relazione di fine mandato del Sindaco dimissionario prima dei tre mesi non integra l’illecito sanzionatorio (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 29 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di redazione della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011, non può trovare applicazione sanzionatoria nel caso in cui il mandato del Sindaco sia cessato anticipatamente, dopo poche settimane dalle elezioni, per l’impossibilità ab initio di svolgere qualsivoglia attività di governo. In tale evenienza, la nomina del Commissario prefettizio, con decreto pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, deve ritenersi assorbente rispetto alle finalità informative sottese alla relazione stessa, ove ricorrano i presupposti di una corretta e tempestiva pubblicazione. La responsabilità per la predisposizione della relazione e le correlate conseguenze sanzionatorie permangono, invece, in capo al Sindaco, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale dell’ente, o a chi ne fa le veci, secondo le regole ordinarie. Resta ferma la valutazione delle singole posizioni nelle sedi competenti.
Il Fatto
Il Comune di Pennadomo (CH) ha formulato alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in merito all’applicazione dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011. La questione traeva origine dalla cessazione anticipata del mandato del Sindaco, avvenuta dopo poche settimane dalle elezioni, con conseguente nomina di un Commissario prefettizio. Il quesito verteva sulla quantificazione della sanzione pecuniaria per la mancata predisposizione della relazione di fine mandato, in relazione alla durata effettiva del mandato esercitato e sul rispetto del principio di proporzionalità.
Un secondo quesito riguardava l’individuazione del soggetto responsabile della predisposizione della relazione, nell’ipotesi in cui il Sindaco avesse svolto funzioni di Responsabile del servizio finanziario, successivamente assunte dal Commissario prefettizio, con Segretario comunale assegnato “a scavalco”. Il Comune chiedeva di chiarire se la responsabilità ricadesse sul Segretario comunale o sul Commissario prefettizio, nonché la base di calcolo della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta. Con riferimento al profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile, pur in assenza di trasmissione tramite il Consiglio delle autonomie locali, trattandosi di facoltà derogabile. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti, pur presentando riferimenti alla fattispecie concreta del Comune, sono stati scrutinati nella sola misura in cui propongono una questione interpretativa generale e astratta.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, evidenziando che la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Sindaco e del Presidente della Provincia, non demandabile al Commissario prefettizio. Tale principio, già affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, è stato valorizzato per escludere in via generale l’applicabilità delle sanzioni al Commissario, in ragione della stretta legalità del regime sanzionatorio.
Con specifico riguardo alla fattispecie dedotta, la Sezione ha ritenuto che, in caso di mandato di durata talmente breve da non aver consentito al Sindaco di svolgere alcuna attività rendicontabile, la relazione di fine mandato risulterebbe un mero adempimento burocratico, svuotato di contenuto e privo di utilità per i cittadini. In tale evenienza, le informazioni necessarie per una corretta informazione della collettività sono ricavabili dalle premesse del decreto di nomina del Commissario prefettizio, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
In conclusione, la Corte ha affermato che la nomina del Commissario, intervenuta subito dopo le elezioni e confermata da quella del Commissario straordinario, può consentire di ritenere assorbite nelle premesse del decreto di nomina tutte le informazioni necessarie, ricorrendo i requisiti di una corretta predisposizione e pubblicazione. È stata, inoltre, ribadita la natura eccezionale della figura commissariale e l’esclusione delle sanzioni previste dal comma 6 per gli atti compiuti nella sua gestione, mentre resta ferma la possibilità di valutare le singole posizioni nelle sedi competenti per l’intero periodo di mandato.
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Nota della Redazione
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