Nulla osta ingresso lavoratore non revocabile per difformità formale CCNL (TAR Lombardia n. 2341 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso di un lavoratore extracomunitario non può fondarsi sulla sola diversità formale del CCNL indicato nella domanda e in quello risultante dalla comunicazione obbligatoria di assunzione, quando restano immutati l’attività datoriale e la mansione del lavoratore. L’interpretazione dei presupposti del nulla osta deve ispirarsi alla ratio della disciplina, volta a impedire l’ingresso in forza di rapporti di lavoro meramente fittizi, e non a un approccio formalistico. Ne deriva l’illegittimità, per vizio di motivazione, del provvedimento di revoca che non consideri la sostanziale contiguità tra i settori contrattuali coinvolti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, otteneva nel 2022 il nulla osta per lavoro subordinato e il conseguente visto d’ingresso. La società datrice aveva indicato, in domanda, il contratto collettivo dell’edilizia-industria e la mansione di addetto alle caldaie di impianti di riscaldamento industriale.

Alla convocazione in Prefettura per la sottoscrizione del contratto, la comunicazione obbligatoria di assunzione riportava invece il CCNL metalmeccanica-industria e la qualifica di idraulico. L’Amministrazione avviava quindi il procedimento di revoca del nulla osta, motivandola con la difformità del CCNL applicato rispetto a quello dichiarato e con la sua estraneità ai settori del decreto flussi. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondato il vizio motivazionale. Il punto di partenza è la constatazione che in entrambi i documenti l’attività del datore di lavoro è la medesima, corrispondente al codice ATECO 43.22.01 (installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento), e che la mansione del lavoratore resta sostanzialmente identica.

Quanto alla diversità dei contratti collettivi, il TAR rileva una sostanziale contiguità tra il settore metalmeccanico-industria e quello edile. Il codice ATECO della società rientra, secondo il D.M. del 25.03.2020, tra quelli del settore edile: il dettaglio dei codici riconduce la voce 43.2, comprendente il codice 43.22.01, proprio ai lavori di installazione di impianti.

Su queste basi il Collegio esclude tanto la dedotta difformità tra i CCNL, quanto la denegata riconducibilità del settore lavorativo tra quelli previsti dal decreto flussi per l’anno 2021. Il dato formale della diversa indicazione contrattuale non è sufficiente, da solo, a sostenere la revoca.

Il principio cardine enunciato è di ordine interpretativo: i presupposti necessari al rilascio del nulla osta devono essere letti in una visione non formalistica, attenta alla ratio della disciplina, che è quella di impedire l’ingresso in forza di rapporti di lavoro meramente fittizi. Nel caso concreto, questa finalità non risulta violata, poiché l’attività e la mansione restano coerenti con la domanda originaria.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato. Il TAR dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda, e ordina l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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