L’intimazione di pagamento non eredita i vizi della cartella consolidata (TAR Veneto n. 1608 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento è atto autonomo e distinto rispetto alla presupposta cartella di pagamento, ancorché ad essa collegato, e può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. I motivi di ricorso che ineriscono alla cartella di pagamento e non all’intimazione presupponente sono inammissibili, sia che si tratti di questioni già sollevate in pregressi contenziosi, sia che si tratti di questioni che in tali sedi non hanno trovato veste in un motivo di gravame. L’atto presupponente non eredita i vizi del provvedimento presupposto, dovendosi ritenere gli stessi, qualora all’epoca non impugnati, sanati dal decorso del tempo. Tale principio vale sia per i motivi di illegittimità di matrice interna che per quelli di derivazione eurounitaria. Il prelievo supplementare latte, ancorché riscosso con gli strumenti della riscossione coattiva tributaria, non è un credito di natura tributaria e non è soggetto al termine di decadenza dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, applicabile alle sole imposte dirette e all’IVA. Il termine prescrizionale applicabile è quello decennale ex art. 2946 c.c. per il capitale e quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per gli interessi.

Il Fatto

La controversia trae origine da due intimazioni di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai soci di una società semplice cancellata dal registro delle imprese, per il recupero del c.d. prelievo supplementare latte relativo alle campagne 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00 e 2001/02. Gli importi, pari a complessivi euro 354.594,26, erano stati iscritti in un “residuo ruolo” formato da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019 e si riferivano a una cartella di pagamento asseritamente notificata nel dicembre 2018.

I ricorrenti, in qualità di ex soci della società cancellata, hanno impugnato le intimazioni deducendo nove motivi di ricorso, tra cui la violazione del diritto unionale, la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la prescrizione della pretesa, la duplicazione del ruolo e la mancata notifica degli atti presupposti, domandando anche il risarcimento del danno. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio e, con ordinanza del 15 novembre 2024, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6646/2023, poi definito con sentenza n. 6446/2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto ha preliminarmente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ADER, rilevando che le questioni dedotte riguardano sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri dell’intimazione, con conseguente necessaria partecipazione al giudizio di entrambi gli enti. Sul piano processuale, il Collegio ha affermato che l’intimazione di pagamento, pur collegata alla cartella, è atto autonomo: essa non eredita i vizi di quest’ultima e i motivi che avrebbero potuto essere sollevati avverso l’atto presupposto sono ormai sanati dal decorso del tempo, non potendosi rimettere in discussione all’infinito situazioni consolidate.

In applicazione di tale principio, il Collegio ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti la violazione del diritto unionale con riferimento agli atti di compensazione nazionale, la duplicazione del ruolo, la quantificazione delle somme dovute e l’applicazione del tasso di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973 in luogo dei tassi comunitari, trattandosi di vizi inerenti ad atti presupposti ormai definitivi. Ha invece scrutinato nel merito il motivo relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento, ritenendolo infondato: a partire dall’annata 2000/2001 le comunicazioni sono inviate ai soli primi acquirenti e il vincolo di solidarietà che lega produttore e acquirente rende gli atti notificati a quest’ultimo opponibili anche al produttore ex art. 1310 c.c.

Quanto alla decadenza e alla prescrizione, il Collegio ha precisato che il prelievo supplementare non ha natura tributaria, con la conseguente inapplicabilità del termine decadenziale breve e l’operatività del termine ordinario decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi. Ha inoltre aderito all’orientamento per cui l’impugnazione proposta dal debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, con sospensione del termine per i periodi di cui all’art. 8-quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e all’art. 68 decreto-legge n. 18/2020. In considerazione dei giudizi promossi dai ricorrenti avverso le imputazioni di prelievo per tutte le campagne, alla data delle intimazioni la pretesa non era prescritta.

Il Collegio ha infine respinto il motivo relativo alla dedotta compensazione con gli aiuti PAC, non adeguatamente documentata dai ricorrenti, e quello concernente la necessità di rinnovazione degli atti esecutivi da parte dell’ADER, stante la previsione legislativa di surrogazione dell’agente della riscossione nelle garanzie già attivate da AGEA. Quanto al difetto di motivazione dell’intimazione, il richiamo alla cartella presupposta e alle date di notifica è stato ritenuto idoneo ad assolvere l’obbligo motivazionale ex art. 3 legge n. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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