Doppia conformità e onere della prova della consistenza volumetrica ante 1967 (TAR Campania n. 1191 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 si conclude con un provvedimento di carattere vincolato e integralmente a carico del privato è l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità, cioè la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. L’intervento che non conservi i connotati essenziali, la sagoma, la superficie e il volume del fabbricato preesistente non integra ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione, ma nuova costruzione. In difetto di prova della consistenza volumetrica del manufatto ante 1967, la domanda di sanatoria è respinta, non essendo invocabile la compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, preclusa in radice dalla insanabilità urbanistica.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato adibito a deposito, presentava al Comune istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, al fine di legittimare la demolizione e ricostruzione con delocalizzazione del manufatto preesistente al 1° settembre 1967 e le opere di edilizia libera eseguite. Il Comune respingeva la domanda con provvedimento n. 2 dell’11 aprile 2024, qualificando l’intervento come nuova costruzione e rilevando l’impossibilità di determinare la consistenza volumetrica reale del fabbricato originario.
Il privato impugnava il diniego dinanzi al TAR Campania, deducendo l’errore sui presupposti, il difetto di istruttoria e la violazione del giusto procedimento, e chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla legittimazione postuma. Con successivo ricorso per motivi aggiunti impugnava la determinazione di archiviazione e contestava il silenzio-inadempimento del Comune e della Soprintendenza sulla richiesta di compatibilità paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal carattere vincolato del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento di conformità, che non richiede altra motivazione oltre alla verifica della corrispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie e speciali, sia all’epoca dell’abuso sia a quella della istanza. Da ciò deriva che l’onere di provare la doppia conformità grava interamente sulla parte privata.
Il Collegio richiama quindi il criterio discretivo tra demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, individuato nella conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente, con riguardo a sagoma, superfici e volumi. Il rilascio di un titolo edilizio per la ristrutturazione presuppone la possibilità di individuare in modo pressoché certo l’esatta cubatura e la sagoma d’ingombro del manufatto su cui intervenire: solo se è chiara la base di partenza è possibile valutare le modifiche apportabili. Costituisce pertanto nuova opera la ricostruzione su ruderi o su edificio già da tempo demolito o diruto.
Applicando tali principi, il TAR rileva che dalla documentazione in atti non risulta che il fabbricato possa ricondursi alla ristrutturazione per demolizione e ricostruzione, per la dirimente circostanza — non smentita — della contemporanea presenza, dalle riprese aeree del 1987, del fabbricato ante 1967 e del fabbricato ricostruito. Né la relazione integrativa depositata in giudizio, che ricostruisce le dimensioni tramite planimetria di carta tecnica e stime fotografiche, vale a superare il rilievo della coesistenza dei due manufatti e a comprovare i connotati essenziali della preesistenza nella sua identità strutturale.
Infondate sono altresì le censure sul preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990: instaurato ritualmente il contraddittorio, il Comune ha correttamente ritenuto non provata la consistenza volumetrica. Il rigetto delle doglianze urbanistiche travolge quelle paesaggistiche: difetta il requisito preliminare di sanabilità ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, sicché il Comune ha potuto arrestare il proprio apprezzamento senza coinvolgere la Soprintendenza, e non ricorre alcun silenzio-inadempimento. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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