Comunicazione antimafia plurimotivata e delitto tentato ostativo (TAR Lazio n. 540 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione antimafia adottata ex art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 costituisce un atto amministrativo plurimotivato, fondato su ragioni ostative autonome e indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo; esso resta perciò legittimo quando anche una sola delle cause risulti conforme alla legge. Ai fini della sua emissione la norma richiama le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per i delitti consumati o tentati elencati all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., con la conseguenza che anche il delitto tentato integra la causa ostativa. La comunicazione, quale atto vincolato di accertamento, non lascia spazio a valutazioni discrezionali, a differenza dell’informazione antimafia. L’eventuale questione di legittimità costituzionale incidente su una sola delle ragioni ostative è irrilevante, ove la validità del provvedimento sia preservata dall’altra.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore agricolo, ha chiesto al Comune di Latina il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per i carburanti impiegati nei lavori agricoli per il 2025. Poiché aveva già richiesto la medesima misura nel 2024, l’ente locale ha domandato alla Prefettura la comunicazione antimafia. All’esito dell’istruttoria l’ufficio territoriale ha comunicato la sussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67, d.lgs. n. 159/2011, e il Comune ha sospeso la pratica.
Il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia, la richiesta comunale e la nota di sospensione, deducendo l’avvenuta revoca della misura di prevenzione personale, l’insufficienza della condanna per delitto solo tentato, profili di illegittimità costituzionale e intertemporale, nonché eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ai benefici riconosciuti negli anni precedenti.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla natura della comunicazione antimafia, che ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 attesta la sussistenza o meno delle cause ostative di cui all’art. 67. Esse operano di diritto e comprendono sia i provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione, sia le condanne definitive o confermate in appello per i delitti consumati o tentati ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. La comunicazione è quindi atto vincolato di accertamento, privo dei margini valutativi propri dell’informazione antimafia.
Il provvedimento impugnato risulta plurimotivato: la Prefettura ha ravvisato due distinte cause ostative, la misura di prevenzione personale definitiva e la condanna irrevocabile. Ne deriva che la sua legittimità è assicurata anche quando una sola delle ragioni regge.
Quanto alla censura sull’insufficienza del delitto tentato, la Corte la ritiene infondata: la norma richiama espressamente i delitti consumati o tentati, e la condanna riportata dal ricorrente per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso vi rientra.
Quanto all’asserita revoca della misura di prevenzione personale, la Corte rileva che gli atti versati in giudizio smentiscono la tesi difensiva: i provvedimenti invocati avevano ad oggetto la diversa misura patrimoniale della confisca, con restituzione dei beni, senza alcun riferimento alla sorveglianza speciale. Non risulta inoltre alcuna riabilitazione ex art. 70, d.lgs. n. 159/2011. La causa ostativa personale permane e sorregge autonomamente l’atto.
La questione di legittimità costituzionale è quindi irrilevante, poiché il suo eventuale accoglimento non gioverebbe al ricorrente. È infondata anche la censura intertemporale: l’art. 117, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e il principio di continuità confermano che l’art. 67 ha recepito disposizioni previgenti, cosicché la situazione resta identicamente ostativa. I provvedimenti conseguenti dell’amministrazione sono dovuti e vincolati, con esclusione dell’eccesso di potere per contraddittorietà, e la nota municipale non presenta vizi di invalidità derivata. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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