Revoca del permesso di lungo periodo e valutazione dei legami familiari (TAR Lombardia n. 2273 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e il diniego di rilascio di altro titolo, fondati su una condanna per reati inerenti gli stupefacenti ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, non esauriscono il potere amministrativo nella verifica del requisito ostativo. Se lo straniero ha vincoli familiari nel territorio nazionale, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone di valutare in concreto la natura e l’effettività dei legami, la durata del soggiorno e, in particolare, l’interesse del figlio minore al mantenimento del rapporto con il genitore. Il potere è discrezionale, non vincolato, e va esercitato previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento che si limiti a dichiarare recessivo l’interesse familiare rispetto all’ordine pubblico, senza esame effettivo della posizione concreta, è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente è un cittadino colombiano presente in Italia dal 1991 e titolare, dal 2014, di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Con provvedimento del 2.9.2021 la Questura di Milano ha revocato quel titolo e ha negato il rilascio di un permesso ad altro titolo. A fondamento dell’atto l’amministrazione ha posto una condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, divenuta definitiva, con pena di dieci anni e nove mesi di reclusione, in parte condonata. La Questura ha formulato una prognosi negativa sull’integrazione sociale, affermando che i legami familiari non potevano autorizzare la permanenza, dovendosi dare priorità all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 4, comma 3, 4-bis, 5, comma 5, e 9, commi 4 e 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998. Sostiene che l’amministrazione conosceva il procedimento penale già nel 2014, che dal rilascio non ha commesso ulteriori reati e che ha nel territorio legami familiari radicati, con la moglie e la figlia minore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone di tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno in Italia, secondo la formulazione dettata per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 annovera tra i requisiti dell’ingresso e del soggiorno l’assenza di condanne, anche non definitive, per reati inerenti gli stupefacenti. Il Tribunale distingue due ipotesi. Per lo straniero privo del diritto al ricongiungimento familiare il potere amministrativo è vincolato: la pericolosità sociale è già valutata in via preventiva dal legislatore e non residuano margini di apprezzamento. Per lo straniero che vanti vincoli familiari, invece, il potere resta discrezionale e impone la ponderazione degli interessi.

Nel caso concreto la condanna ostativa sussiste ed è stata correttamente indicata dall’amministrazione. Il vizio non attiene dunque alla sua esistenza, ma al modo in cui è stata considerata. Il provvedimento ha sì richiamato il vincolo familiare, ma lo ha ritenuto recessivo in termini apodittici, senza esaminare in concreto la posizione del ricorrente rispetto alla figlia minore e all’interesse di questa a non essere privata del genitore naturale.

Il Collegio richiama il precedente della Sezione n. 1260/2025 e afferma che la valutazione deve svolgersi attraverso la partecipazione procedimentale dell’interessato, ponderando il suo interesse al mantenimento del vincolo familiare, l’interesse del minore alla continuità del legame con il genitore, il grado di affidamento maturato nella permanenza in Italia e il contrapposto interesse pubblico. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti esposti. L’amministrazione dovrà rinnovare il procedimento a partire dalla comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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