Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’esaurimento degli effetti della sanzione (TAR Puglia n. 558 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino alla trattazione della causa per la decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione del ricorso. In tale evenienza il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter esaminare il merito delle censure proposte. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può essere resa anche quando la sanzione impugnata abbia già spiegato ed esaurito i propri effetti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente nautica, impugnava il decreto con cui la Capitaneria di Porto, all’esito di un’inchiesta sommaria per un sinistro marittimo, aveva disposto la sospensione della patente per trenta giorni ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. b), D.M. n. 146/2008. Con memoria depositata poco prima dell’udienza di smaltimento, il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, essendo la sanzione ormai esaurita nei suoi effetti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente, ha ritenuto che non residuasse alcun profilo di interesse alla decisione del ricorso. Ha ricordato il principio per cui, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte può disporre liberamente dell’azione e manifestare la perdita di interesse. In tal caso, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità, non avendo il potere di sostituirsi alla valutazione della parte sull’interesse ad agire.
La pronuncia conferma l’orientamento per cui l’esaurimento degli effetti del provvedimento sanzionatorio, unito alla dichiarazione della parte, determina la cessazione della materia del contendere sotto il profilo processuale dell’improcedibilità. Il Tribunale ha quindi compensato integralmente le spese tra le parti, non avendo la difesa erariale insistito per la condanna del ricorrente.
Nota della Redazione
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