Illegittimità dei quesiti di concorso: sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza (TAR Lazio n. 14357 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di concorso rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato a quello della commissione esaminatrice. Il sindacato giurisdizionale non può differenziarsi in ragione della natura giuridica o tecnica delle questioni oggetto delle prove, poiché ciò sovrapporrebbe il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione di concorso. La mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento non può incidere su una graduatoria divenuta inoppugnabile.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, partecipava al corso intensivo per il reclutamento di dirigenti scolastici previsto dall’art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023. Superata la prova scritta con il punteggio di 68/100, contestava la correttezza di alcuni quesiti somministrati dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, deducendone l’erroneità e il carattere sviante. Con motivi aggiunti impugnava altresì i decreti di approvazione e rettifica della graduatoria generale nazionale di merito, chiedendo la riformulazione del punteggio con l’assegnazione di un punto per ciascun quesito illegittimo.
Il Tribunale, all’esito dell’udienza del 18.02.2026, sollevava d’ufficio la questione della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della sopravvenuta graduatoria approvata con decreto prot. n. AOODPIT 3827 del 18 dicembre 2025, concedendo termine per replicare. La ricorrente depositava memoria, mentre l’Amministrazione insisteva per la declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che la ricorrente aveva omesso di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria approvata con il decreto prot. n. AOODPIT 3827 del 18 dicembre 2025. Tale provvedimento, recependo sentenze e ordinanze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, aveva corretto punteggi, sciolto riserve e ridefinito la posizione di numerosi candidati, incidendo sostanzialmente sulle posizioni in graduatoria. Secondo la costante giurisprudenza richiamata dal Collegio, la mancata impugnazione della graduatoria finale comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché l’eventuale accoglimento della domanda non può incidere su una graduatoria divenuta inoppugnabile, con conseguente consolidamento delle posizioni dei candidati in essa inseriti.
Nel merito, il Tribunale ha comunque escluso la fondatezza delle censure, ribadendo che la selezione e l’individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Tale attività è sindacabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non ravvisabili nel caso di specie: le risposte indicate come esatte risultavano correttamente individuate, mentre le altre costituivano mere ipotesi di distrazione che non consentivano di confutare la correttezza della predisposizione delle domande.
Il Collegio ha inoltre respinto la tesi della difesa secondo cui il merito dei quesiti sarebbe pienamente sindacabile dal giudice in ragione del loro contenuto tecnico-giuridico. Tale impostazione, fondando una tutela a doppia intensità a seconda dell’oggetto delle prove, sovrapporrebbe il piano dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo della commissione, trasformando il processo in un accertamento diretto dell’idoneità del candidato. Alla luce di tali considerazioni, è stata altresì ritenuta non necessaria l’acquisizione dei provvedimenti di validazione della banca dati, mancando alcuna utilità processuale per la ricorrente, già utilmente collocata in graduatoria.
Quanto al profilo del difetto di motivazione dell’autotutela, il Tribunale ha ribadito che la correzione di un solo quesito, e non anche degli altri contestati, conferma che le decisioni sul contenuto dei quesiti appartengono al merito amministrativo e non sono sindacabili in sede giurisdizionale. Il gravame è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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