Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 131 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rilascio del parere di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione di costituire una società o di acquisire una partecipazione, prima che la stessa sia attuata con gli strumenti del diritto societario. In ipotesi di costituzione di società in house per l’affidamento di un servizio pubblico locale a rete, l’analitica motivazione richiesta dall’art. 5, comma 1, TUSP può essere assolta mediante rinvio per relationem alla normativa di settore e agli atti del Consiglio di bacino. L’esame della Sezione non sostituisce la valutazione già operata in sede di affidamento e resta circoscritto alla verifica dei presupposti, restando in capo all’ente il monitoraggio prospettico dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Un Comune, facente parte del bacino territoriale Verona Nord, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha assunto la partecipazione al capitale di una costituenda società in house, destinata alla gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani per i cinquantotto comuni del bacino.
L’operazione trae origine dal provvedimento dell’Assemblea di bacino, che ha confermato la scelta della forma di gestione in house providing e ha affidato alla società il servizio per la durata di quindici anni. Il Comune ha subordinato la sottoscrizione della quota alla pronuncia favorevole della Corte dei conti o alla decorrenza del termine di sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5, comma 3, TUSP. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, il collegio osserva che l’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi, pubblicistica e privatistica, e che il controllo si colloca nel passaggio tra le due, per scrutinare i presupposti della scelta prima dell’attuazione societaria.
La fattispecie rientra tra le ipotesi di parere, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio nella nuova società. Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Sezione ritiene soddisfatti gli artt. 3 e 4 TUSP: l’attività svolta rientra nella produzione di un servizio di interesse generale e presenta stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali.
Sul requisito motivazionale concernente la sostenibilità finanziaria, il collegio richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva, elaborata dalle Sezioni riunite. Sotto il primo profilo, la delibera prende atto del piano economico finanziario asseverato, con l’analisi reddituale e patrimoniale ivi contenuta. Sotto il secondo, il Comune ha attestato la copertura della spesa per l’acquisto delle quote nel bilancio di previsione.
La Sezione rileva però che nella deliberazione comunale mancano specifiche indicazioni sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica: di qui la precisazione contenuta nel paragrafo 3.3, con l’espresso richiamo, in capo all’ente, al monitoraggio dell’evolversi della situazione economica della società e agli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Quanto alla convenienza economica e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, l’onere è assolto per relationem alla Relazione approvata dal Consiglio di bacino, contenente l’analisi di benchmark con gli affidamenti tramite gara, i fabbisogni standard e i dati ISPRA: le ragioni addotte risultano congrue. Infine, la Sezione osserva che la delibera non risulta motivata in ordine alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, da qui la seconda precisazione del paragrafo 3.5. Allo stato degli atti, il parere è positivo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5.
Nota della Redazione
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