Improcedibilità del giudizio pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 20 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di cognizione innanzi alla Corte dei conti, caratterizzato dalla proponibilità con ricorso e dalla scissione tra editio actionis e vocatio in ius, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione al convenuto determina l’improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio. L’improcedibilità è esclusa solo quando il ricorrente deduca e dimostri un impedimento all’incombente a lui non imputabile. Il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia previdenziale e di lavoro, trova applicazione anche nel processo contabile pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in quiescenza, aveva chiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri il riscatto degli anni di laurea senza oneri a fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. L’Amministrazione aveva rigettato la domanda con provvedimento del 24 aprile 2024.
Avverso tale atto il ricorrente aveva inizialmente adito il TAR Toscana, che si era dichiarato carente di giurisdizione con pronuncia n. 169/2024. Il giudizio era quindi riassunto innanzi al giudice unico delle pensioni della Corte dei conti. Nelle more, il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5021/2024, aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia su diritti e obblighi inerenti al rapporto di impiego. Il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva un vizio radicale del procedimento: non risulta agli atti la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero della Difesa e al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Ne consegue la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti.
La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia previdenziale e di lavoro, secondo cui la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza comporta l’improcedibilità del giudizio (Cass. Sez. Lav. n. 2005/2015), con la sola eccezione dell’ipotesi in cui il ricorrente deduca e dimostri un impedimento all’incombente a lui non imputabile (Cass. Sez. Lav. n. 21587/2008).
Tale impostazione viene estesa al giudizio pensionistico contabile, in quanto esso condivide con le controversie giuslavoristiche e previdenziali innanzi al giudice ordinario la proponibilità con ricorso e la scissione tra editio actionis e vocatio in ius. La Corte richiama sul punto propri precedenti (Corte dei conti, Sez. Toscana, n. 105/2023; Sez. Puglia, nn. 540/2019 e 725/2021).
Nel caso concreto non emerge alcuna giustificazione: il ricorrente, anzi, ha prodotto la rinuncia agli atti del giudizio, dimostrando così il difetto di interesse alla coltivazione dello stesso innanzi alla Corte dei conti. Impregiudicata ogni valutazione di merito, il giudice dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per improcedibilità e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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