Motivazione necessaria per società in house rifiuti e aiuti di Stato (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 135 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Corte dei conti un controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione di costituire una società o di acquisire una partecipazione, da rendere entro sessanta giorni. Il parere favorevole presuppone un’analitica motivazione in ordine alla necessità della società, alle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La sostenibilità finanziaria va valutata su un duplice piano, oggettivo e soggettivo. Il rinvio per relationem alla relazione di settore e al piano economico finanziario asseverato può integrare l’onere motivazionale, ma non esonera l’ente dal dare atto dell’assenza di aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta dell’Assemblea del Consiglio di bacino e ha disposto di assumere una partecipazione di capitale nella costituenda Newco SpA. La società è destinata alla gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino, per la durata di quindici anni, in favore dei comuni aderenti.

L’operazione trae origine dall’affidamento disposto dall’Assemblea di bacino in via in house providing, con contestuale approvazione della relazione, dello schema di contratto di servizio, dello statuto, della convenzione per il controllo analogo e del piano economico finanziario asseverato. All’esito, il Comune assume la qualifica di socio per una quota percentuale del capitale e un conferimento indicati negli atti. La delibera è stata sottoposta a consultazione pubblica senza osservazioni. Il Comune chiede il parere di conformità previsto dal d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. Il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica, in cui si forma la volontà dell’ente di assumere la veste di socio, e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. L’ambito oggettivo è limitato ai due soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria. La fattispecie rientra pienamente in tale perimetro, perché il Comune acquista la qualità di socio in una nuova società.

La Corte ricostruisce poi l’ordito normativo in materia di rifiuti urbani. Il d.lgs. n. 201/2022 distingue i servizi pubblici locali a rete e riserva le funzioni di organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento agli enti di governo dell’ambito. La l.r. Veneto n. 52/2012 demanda tali funzioni ai Consigli di bacino. Ne deriva che i margini di discrezionalità del singolo Comune sono assai ridotti, essendo la scelta dell’in house già operata in sede assembleare, come già rilevato dalla Sezione controllo Liguria con la deliberazione n. 8/2024/PASP.

Quanto ai requisiti, la Sezione verifica la competenza dell’organo e il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici, ritenendo integrata la stretta inerenza alle finalità istituzionali. Sul profilo della sostenibilità finanziaria, distingue l’accezione oggettiva, attestata dal business plan e dagli indicatori reddituali e patrimoniali, da quella soggettiva, riferita alla situazione dell’ente. La nota comunale attesta lo stanziamento nel bilancio di previsione, ma la delibera non reca specifiche indicazioni sul rispetto prospettico dell’equilibrio di bilancio: la Sezione richiama perciò l’ente al monitoraggio e agli accantonamenti.

Il punto decisivo riguarda la convenienza economica, che può essere assolta mediante rinvio per relationem alla relazione di settore e al piano asseverato, comprensivo dell’analisi di benchmark. Diversamente, la deliberazione non risulta motivata in ordine alla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere è dunque positivo, ma allo stato degli atti e con le precisazioni dei paragrafi dedicati alla sostenibilità soggettiva e agli aiuti di Stato. La Corte dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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