Aumento capitale in società partecipata non comporta controllo ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 49 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero aumento di capitale di una società in cui l’amministrazione pubblica sia già socia non integra l’acquisto di partecipazione e non è riconducibile al perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP. La trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte dei conti, ai fini del controllo di conformità, presuppone che l’amministrazione assuma per la prima volta la qualità di socio. Le vicende successive che incidono solo sulla consistenza della partecipazione già detenuta non richiedono la reiterazione della valutazione di necessità della società. Restano ferme le ulteriori funzioni di controllo contabile attribuite alla Sezione regionale.

Il Fatto

Un Comune della Provincia autonoma di Bolzano, socio di una cooperativa che fornisce energia elettrica sin dal 1993, ha approvato tre deliberazioni consiliari con cui ha disposto l’acquisto di ulteriori quote sociali per aumentare la potenza della fornitura elettrica di alcuni immobili comunali, tra cui una scuola elementare, la sede del corpo dei vigili del fuoco e una scuola media. Le delibere sono state trasmesse alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.

Dalla documentazione non risulta che il revisore dell’ente abbia rilasciato parere sull’adesione, come richiesto dall’art. 28 della l.p. n. 25/2016, che richiama l’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000. La questione riguarda quindi la riconducibilità dell’operazione al controllo preventivo di conformità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 5, comma 1, TUSP, che impone una motivazione analitica sull’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, con riferimento alla necessità della società per le finalità istituzionali dell’ente, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria. Il successivo comma 3 disciplina la trasmissione dell’atto alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8.

Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui l’art. 5, comma 3, TUSP limita il proprio ambito oggettivo ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. L’assunzione della qualità di socio segna dunque la linea di confine tra gli atti da sottoporre alla Corte e quelli esclusi.

Ne consegue che le vicende successive, che incidono solo sulla consistenza della partecipazione già detenuta, non richiedono di reiterare la valutazione circa la necessità della società e la convenienza della formula gestionale prescelta. Il mero aumento di capitale, che comporta il solo incremento del numero di quote possedute, resta fuori dal perimetro di applicazione della norma, come confermato dalla lettura letterale e sistematica degli artt. 5, 4 e 8 TUSP. La Sezione richiama sul punto l’orientamento consolidato delle sezioni regionali di controllo.

Nel caso concreto, le operazioni deliberate dal Comune sono finalizzate ad acquisire ulteriori 29 quote sociali di una cooperativa di cui l’ente è già socio. La fattispecie non è quindi sussumibile nell’art. 5 TUSP. Restano fermi i poteri di scrutinio intestati alla Sezione nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 305/1988, dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 174/2012. Il Comune ha confermato il mantenimento della partecipazione con le delibere di revisione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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