Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul recupero dell’indebito pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 358 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulla controversia che ha per oggetto esclusivamente l’accertamento delle condizioni che legittimano il recupero di somme erogate a titolo di trattamento pensionistico. Quando non si discute dell’an o del quantum della pensione, ma soltanto della sussistenza dei presupposti legali del recupero dell’indebito nei confronti dei beneficiari, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il difetto va rilevato anche d’ufficio, in via pregiudiziale, e comporta l’indicazione del giudice munito di giurisdizione presso il quale la causa deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente agisce in proprio e in qualità di erede del coniuge defunto per ottenere, previa disapplicazione degli atti dell’I.N.P.S., l’accertamento dell’irripetibilità di una somma asseritamente percepita indebitamente dal dante causa nel periodo 01.01.2010 – 31.03.2016 sulla pensione di categoria IPT, nonché la declaratoria di illegittimità della trattenuta mensile operata sulla medesima pensione e la condanna dell’Istituto alla restituzione di quanto trattenuto.
L’I.N.P.S. si costituisce e resiste, sostenendo che nella specie non vi sarebbe stata alcuna rideterminazione della pensione, ma la mera applicazione di trattenute dovute per legge a seguito dell’erogazione della pensione supplementare, con conseguente insussistenza di un affidamento tutelabile. Il giudice, con ordinanza, ordina all’Istituto di depositare il fascicolo amministrativo; l’ordine non viene ottemperato.
La Motivazione della Corte
La decisione si colloca su un piano strettamente pregiudiziale. La Corte rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione e ne fa discendere la declaratoria, senza esaminare nel merito le domande della ricorrente.
Il percorso argomentativo muove dall’esame dell’oggetto del ricorso. Dall’atto introduttivo emerge con chiarezza che la controversia ha per oggetto solo la ripetibilità dell’indebito, mentre alcuna questione viene posta in termini di an o di quantum della pensione. Il thema decidendum non investe l’originario rapporto pensionistico né gli elementi che lo caratterizzavano.
Da qui la conseguenza in punto di giurisdizione: quando si discute soltanto della sussistenza delle condizioni legali che legittimano il recupero delle somme erogate ai beneficiari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La Corte richiama sul punto Cass. civ. SS.UU. n. 9443 del 10.4.2025, recentemente richiamata dalla giurisprudenza contabile (Cdc sez. giur. Campania n. 188 del 4.6.2025; Cdc sez. giur. Lombardia n. 85 del 27.5.2025).
Conclusivamente, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica il giudice ordinario quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c. Poiché la definizione avviene su questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese del giudizio; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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