Controllo spese elettorali comunali: rendicontazione separata e spese a forfait (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 19 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali delle formazioni politiche ha natura di controllo successivo di legittimità, volto a verificare la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione allegata. Il consuntivo depositato oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale è non sanzionabile quando il ritardo non sia conseguenza di una formale contestazione rimasta inottemperata. Le spese generali di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 si calcolano in misura forfettaria del 30 per cento delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Le spese non sorrette da idonea documentazione vanno escluse dal conto, agli effetti del rispetto dei limiti generali.
Il Fatto
Undici formazioni politiche hanno partecipato alla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo, ha esaminato i conti consuntivi relativi alle spese di campagna e alle correlate fonti di finanziamento.
Tutte le liste hanno depositato il rendiconto entro il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. Il Collegio ha svolto attività istruttoria verso tre liste, richiedendo integrazioni documentali; una sola ha presentato documentazione ritenuta irregolare, mentre le altre hanno rettificato o integrato quanto richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che estende alle elezioni comunali la disciplina dei controlli già prevista per le elezioni politiche, e dall’art. 12 della legge n. 515/1993, che istituisce presso ogni Sezione regionale di controllo l’apposito Collegio. La separazione tra formazioni politiche e singoli candidati comporta due organismi distinti: il Collegio presso la Corte dei conti per le prime, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello per i secondi.
Sulla natura del termine di presentazione, il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie e ritiene non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini quando il ritardo sia mero ritardo, e non inottemperanza a formale atto di contestazione. Quanto all’individuazione dei soggetti obbligati, in assenza di regole certe sulla nomina del rappresentante, è ritenuta valida la sottoscrizione di chiunque dichiari un legame funzionale con la lista.
Il Collegio affronta poi il periodo temporale della campagna elettorale. Poiché l’art. 13 non rinvia alla definizione dell’art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, si assume come riferimento il periodo tra il decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, con salvezza delle spese singolarmente riferibili alla consultazione.
Quanto alla quantificazione delle spese, il Collegio ricostruisce il regime differenziato dell’art. 11 della legge n. 515/1993: le spese del comma 1 sono inseribili per l’intero ammontare, quelle del comma 2 sono calcolate a forfait. Il Collegio aderisce all’orientamento consolidato che esonera dall’onere della prova le spese generali fino al 30 per cento delle spese documentate, includendo in queste ultime tutte le spese analiticamente documentate.
Infine, sull’onere documentale, il Collegio osserva che le spese attestate da documentazione intestata a persona fisica e non alla lista non risultano correttamente giustificate ai sensi dell’art. 12 della legge n. 515/1993 e vanno espunte dal conto. Per le erogazioni da società resta fermo l’obbligo di deliberazione dell’organo sociale e di iscrizione in bilancio. Il controllo si chiude con la conformità dei rendiconti esaminati e senza l’applicazione di sanzioni.
Nota della Redazione
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