Spese per missioni ad associazione privata accreditata presso il MUR sono ammissibili (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 121 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di carta di credito aziendale di un ateneo, in forza del regolamento di Ateneo per l’utilizzo della carta di credito e della carta prepagata, riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. Le spese di missione sostenute per attività istituzionali del CODAU sono ammissibili, poiché il Ministero dell’Università e della Ricerca riconosce a tale organismo — pur privo di personalità giuridica ex art. 36 c.c. — una posizione di interlocutore ufficiale del sistema universitario, al pari di ANVUR, CUN, CRUI e CNSU, e i membri che vi partecipano agiscono in rappresentanza dell’ateneo. La mancata parificazione del conto ne determina l’irregolarità, ma non la sua improcedibilità, e non è addebitabile all’agente contabile, trattandosi di incombenti gravanti sull’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione della carta di credito aziendale per l’esercizio 2019 dell’Università degli studi di Pavia, resa da un’agente contabile con funzioni di Direttore generale dell’ateneo. Il conto era stato depositato nel luglio 2020.

Il magistrato istruttore, con la propria relazione, ha dubitato dell’ammissibilità di alcune spese di missione sostenute per attività istituzionali del CODAU, associazione di diritto privato non riconosciuta, chiedendo la dichiarazione di irregolarità del conto e la condanna dell’agente al pagamento degli importi. L’agente ha contestato la propria qualifica di contabile e, nel merito, ha sostenuto il rilievo pubblicistico dell’organismo. Il Pubblico Ministero ha concluso per la regolarità del conto e il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della qualifica soggettiva, richiamando i propri precedenti sul tema e la giurisprudenza non uniforme sull’utilizzatore della carta di credito. Dirimente è la disciplina regolamentare dell’ateneo: l’art. 6 del Regolamento del 2018 qualifica il titolare della carta come agente contabile tenuto alla resa del conto davanti alla Corte dei conti, e analoga previsione è dettata per la carta prepagata. Anche il regolamento delle missioni del 2016 adotta la medesima definizione. L’autonomia universitaria, riconosciuta dall’art. 33 Cost. e dalla legge n. 168/1989, impone di far riferimento a tali regolamenti per stabilire la qualificazione giuridica dell’utilizzatore.

Quanto alla parificazione del conto, l’art. 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo prescrive che i rendiconti siano verificati dal servizio competente per il riscontro con l’estratto conto bancario. Nel caso di specie manca l’attestazione di corrispondenza dei dati contabili. Tale carenza non comporta l’improcedibilità del conto, secondo la giurisprudenza richiamata, ma la sua irregolarità: irregolarità della quale l’agente contabile non è responsabile, poiché gli incombenti di parificazione gravano sull’amministrazione e non su di lui.

Sul secondo profilo, la Corte esamina l’ammissibilità delle spese. Il Magistrato istruttore aveva dubitato della legittimità dei rimborsi per missioni al CODAU, organismo privo di personalità giuridica ai sensi dell’art. 36 c.c. Il Collegio, sulla scorta dell’approfondimento istruttorio già svolto in un giudizio analogo, accerta che il Ministero riconosce al CODAU una posizione di particolare rilevanza, quale interlocutore ufficiale del sistema universitario al pari di ANVUR, CUN, CRUI e CNSU. Nel sito istituzionale del MUR l’organismo è descritto come organismo di raccordo dei Direttori generali delle università.

I membri del CODAU sono gli enti universitari, rappresentati dal Direttore generale in carica o da dirigenti delegati, che partecipano alle attività associative non a titolo personale ma in rappresentanza dell’ateneo. Ne consegue che le spese sostenute per missioni relative ad attività istituzionali del CODAU, nell’interesse dell’ateneo, sono pienamente ammissibili e conformi al relativo regolamento. L’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità comporta che l’agente contabile non debba essere condannato al rimborso delle spese di procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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