Esenzione Irpef sulle pensioni degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 22 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applica a tutti i trattamenti pensionistici di cui siano titolari le vittime del dovere e i soggetti equiparati, a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. La disposizione assume, infatti, natura esclusivamente soggettiva, delimitando l’ambito dei destinatari e non quello dei trattamenti beneficiati. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, poiché la controversia investe il rapporto pensionistico e la correttezza della quantificazione dell’importo erogato, non un rapporto tributario o un atto impositivo. Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., che ha operato la ritenuta in qualità di sostituto d’imposta.
Il Fatto
Un militare in congedo, riconosciuto equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie, ha chiesto all’I.N.P.S. l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016. L’istanza è rimasta priva di esito favorevole.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e per la condanna dell’ente previdenziale a cessare la trattenuta e a porre in pagamento l’importo lordo. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza della propria legittimazione passiva; l’Agenzia delle entrate, chiamata in causa, ha chiesto il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione, in continuità con il prevalente orientamento della magistratura contabile. L’art. 1, secondo comma, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016 devolve al giudice contabile i giudizi in materia pensionistica. La Cassazione è consolidata nel ritenere che spettino alla Corte dei conti tutte le controversie sulla sussistenza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento della prestazione pensionistica.
Non vale in senso contrario il richiamo alla giurisprudenza tributaria, poiché nell’odierno giudizio non si domanda la restituzione delle ritenute né si impugna alcun atto impositivo: si controverte, invece, sul diritto a percepire la pensione nella misura intera. Quanto alla legittimazione passiva, essa va valutata secondo la prospettazione dell’attore e sussiste in capo all’I.N.P.S., che ha operato la trattenuta quale sostituto d’imposta.
Nel merito la Corte ricostruisce il quadro normativo. Il comma 563 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 ha ampliato la nozione di vittime del dovere e il comma 564 ha introdotto la categoria degli equiparati. L’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 ha esteso a tali soggetti i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
La lettera della norma applica i benefici a tutti i trattamenti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza richiedere alcuna correlazione con l’evento genetico dello status. L’esame dei lavori parlamentari non offre argomenti contrari. I richiami alle leggi richiamate sono funzionali a delimitare i destinatari e non i trattamenti beneficiati. La Corte aderisce così al principio enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4873 del 2025.
La soluzione è confermata dalla risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Agenzia delle entrate, che ha esteso l’esenzione a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. Il ricorso è pertanto accolto e l’I.N.P.S. è condannato a porre fine alla trattenuta. Le spese di lite sono integralmente compensate, attesa la pregressa posizione restrittiva e il recente intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria.
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Nota della Redazione
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