Annullamento in autotutela dei rinnovi travolti dalla riforma della sentenza (TAR Lombardia n. 2263 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riforma della sentenza che aveva annullato il rigetto di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno determina, per effetto espansivo esterno, il venir meno dei provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza riformata. L’amministrazione è tenuta, in via di autotutela, ad annullare i titoli rilasciati sul presupposto caducato e a rigettare la nuova istanza di rinnovo fondata su quel titolo. Il provvedimento di rigetto, avendo natura vincolata, non è sindacabile sotto il profilo della discrezionalità e della ragionevolezza, restando salva la possibilità di presentare una nuova istanza in cui l’amministrazione valuti il reddito maturato nel frattempo. Il meccanismo trova fondamento nell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto nel 2013 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in esecuzione di una sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato il rigetto della Questura. Il titolo era stato poi ulteriormente rinnovato nel 2017 e nel 2020 era stata presentata una nuova istanza di rinnovo.
Nel frattempo il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la carenza dei requisiti reddituali richiesti per il rinnovo. La Questura ha quindi avviato un procedimento di annullamento dei permessi rilasciati e di rigetto della nuova istanza, provvedendo in tal senso con il decreto impugnato. Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e il difetto di istruttoria, per non essere stati valutati gli elementi reddituali sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il ricorso. I due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e ritenuti non fondati. La questione si inquadra nel sistema del rinnovo del permesso di soggiorno, disciplinato dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone il rigetto o la revoca in caso di mancanza dei requisiti, salvo il sopraggiungere di nuovi elementi, e dall’art. 13, comma 2, d.p.r. n. 394/1999, che richiede la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento.
Il giudice amministrativo ricostruisce la vicenda processuale: il Consiglio di Stato n. 4390/2020 ha accertato l’assenza dei requisiti reddituali, riconoscendo legittimo il rigetto originario. In esecuzione di quella pronuncia la Questura ha annullato in autotutela i due rinnovi rilasciati, dando atto del venir meno del presupposto che ne aveva giustificato il rilascio, e ha respinto la nuova istanza del 2020.
Il passaggio centrale riguarda gli effetti della riforma in appello. La riforma della sentenza di primo grado travolge, per effetto espansivo esterno, i provvedimenti amministrativi adottati in sua attuazione. Il TAR richiama l’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”, richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 cod. proc. amm. Ne deriva che i titoli rilasciati erano fondati su un presupposto non più esistente ex tunc.
Il provvedimento impugnato resiste alle censure anche perché di natura vincolata: la tesi del ricorrente presupporrebbe un esercizio di discrezionalità amministrativa che in questa categoria di atti è assente. Il TAR resta fermo il diritto del ricorrente di presentare una nuova istanza, nella quale l’amministrazione dovrà valutare il reddito maturato nel frattempo in relazione all’attività lavorativa svolta sulla base dei permessi via via rinnovati. Le spese di giudizio sono compensate per la peculiarità dell’oggetto della controversia.
Nota della Redazione
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