Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro il Ministero (TAR Lombardia n. 2250 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo il giudicato passato in giudicato e notificato all’Amministrazione rimasta inadempiente. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza ottemperanda, fissando un termine e nominando, in caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora è dovuta, su richiesta di parte, salvo che non sia manifestamente iniqua; nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è fissata nella misura degli interessi legali.
Il Fatto
Con sentenza n. 2286/2024 il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso di un’istante contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannando l’Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 1030,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Poiché la pronuncia non veniva spontaneamente eseguita, il difensore proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia per ottenere il pagamento delle spese liquidate in proprio favore. Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso. La causa era trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza ottemperanda e che versi ancora in condizione di inadempienza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero.
Risultano quindi integrate le condizioni di ammissibilità del rimedio, con richiamo all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è pertanto fondato e l’Amministrazione è condannata a dare piena esecuzione alla pronuncia ottemperanda entro novanta giorni dalla comunicazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà entro i novanta giorni successivi un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Sussistono i presupposti per riconoscere l’astreinte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; il termine finale coincide con il momento in cui l’Amministrazione eseguirà il pagamento o, non avendo adempiuto, non disporrà più del potere perché trasferito al commissario. La misura è fissata per ciascun giorno di ritardo in una percentuale della somma liquidata, composta dal capitale incluse le spese ed esclusi interessi, i.v.a. e contributi, individuata nel saggio dell’interesse legale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.