Sopravvenuto difetto di interesse per adozione di nuova ordinanza (TAR Molise n. 146 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso un’ordinanza contingibile e urgente quando l’Amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, adotti un nuovo provvedimento che, estendendo la sfera soggettiva degli obblighi anche all’utilizzatore dell’immobile oggetto di locazione finanziaria, ridisegni compiutamente l’assetto degli interessi dedotti in giudizio. La declaratoria di improcedibilità consegue all’accertamento dell’integrale satisfattività della nuova ordinanza rispetto alla posizione sostanziale fatta valere dal ricorrente, che non conserva alcun interesse alla rimozione dell’atto originario. Le spese del giudizio, in ragione della sopravvenienza, possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
Una società di leasing, proprietaria di un appartamento concesso in locazione finanziaria, riceveva la notifica di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale il Comune ordinava ai proprietari delle unità immobiliari di un fabbricato, interessato da fenomeni di degrado, di procedere alla messa in sicurezza dell’edificio. La ricorrente, ritenendo di non essere legittimata passiva per non avere la materiale disponibilità dell’immobile, presentava istanza di annullamento in autotutela, respinta dall’Amministrazione. Proponeva quindi ricorso avverso l’ordinanza e gli atti connessi, deducendo, tra gli altri, vizi di carenza di legittimazione passiva, travisamento dei presupposti e carenza istruttoria. Nelle more del giudizio, il Comune adottava una nuova ordinanza contingibile e urgente volta ad estendere, in via solidale, l’efficacia del provvedimento anche all’utilizzatore dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevato che nella camera di consiglio fissata per il giudizio cautelare le parti concordavano sul sopravvenuto difetto di interesse, tratteneva la causa per la decisione di merito con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Il Collegio ha evidenziato come l’adozione della successiva ordinanza, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, avesse determinato il venire meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito delle doglianze sollevate avverso il provvedimento originario. La nuova ordinanza, infatti, incideva sulla posizione della società di leasing, estendendo gli obblighi all’utilizzatore e attribuendo alla ricorrente una posizione satisfattiva rispetto alle censure dedotte in giudizio.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dall’esame delle censure di merito, che restano assorbite. La ricorrente non conserva, infatti, alcun interesse concreto ed attuale alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’assetto degli interessi stato ridefinito dalla nuova ordinanza, la cui adozione costituisce elemento sopravvenuto idoneo a privare di utilità la pronuncia richiesta.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura sopravvenuta della causa di improcedibilità e dell’assenza di elementi per ritenere la soccombenza virtuale di alcuna delle parti. La pronuncia, adottata in forma semplificata, è stata resa con contestuale oscuramento delle generalità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.